Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su ferie non godute (TAR Marche n. 162 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto davanti al giudice amministrativo per l’esecuzione di un giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario è procedibile quando sia decorso, dopo la notificazione della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Nel merito, ove l’Amministrazione non opponga ragioni contrarie alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, il ricorso va accolto e va dichiarato l’obbligo di dare esecuzione integrale al titolo, salvo le somme già corrisposte. Al termine assegnato per l’adempimento consegue, in caso di inutile decorso, la nomina del commissario ad acta, con condanna dell’Amministrazione resistente alle spese del giudizio.

Il Fatto

Il giudice del lavoro, con sentenza n. 143/2025, aveva riconosciuto alla lavoratrice istante il diritto alla liquidazione dell’indennità per ferie non godute e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate, con condanna alle spese e distrazione in favore dei procuratori antistatari. Sulla sentenza, regolarmente notificata, si è formato il giudicato, attestato dalla Cancelleria del Tribunale.

Ritenendo che il giudicato non fosse stato eseguito, la lavoratrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche per ottenere il pagamento delle somme liquidate. Le Amministrazioni intimate si sono costituite con memoria formale e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato anzitutto il profilo della procedibilità. Il ricorso è stato dichiarato ammissibile perché, tra la notificazione della sentenza all’Amministrazione e la sua proposizione, è decorso il termine di 120 giorni richiesto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, che costituisce il presupposto per l’esperibilità dell’azione di ottemperanza.

Nel merito il ricorso è stato giudicato fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato. Il TAR ha rilevato che, in presenza dei presupposti di legge e in particolare del decorso del termine, l’Amministrazione — costituitasi solo formalmente — non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il Collegio ha quindi accolto il ricorso e dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tal fine ha assegnato il termine di 30 giorni a decorrere dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale presso il Ministero. Il commissario assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con apposita istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato.

Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, il Collegio ha rilevato che l’inadempimento non era controverso al momento della presentazione del ricorso. Ha pertanto condannato l’Amministrazione resistente alla rifusione, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a., richiamando sul punto la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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