Unità del rapporto esecutivo esclusa per reato commesso in detenzione (Cass. pen. Sez. 1 n. 18217 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione delle pene concorrenti, il principio dell’unità del rapporto esecutivo, che mira a evitare al condannato un pregiudizio dalla distinta esecuzione delle sanzioni per una pluralità di reati, è riferibile alle pene comminate per reati commessi prima dell’inizio della detenzione. Se, durante l’espiazione di una pena o dopo che la sua esecuzione sia stata interrotta, il condannato commette un nuovo reato, si deve procedere a un ulteriore cumulo, non più sottoposto alle limitazioni dell’art. 78 cod. pen., comprendente la pena per il nuovo reato e la parte residua del cumulo precedente non ancora espiata alla data del nuovo reato. È necessario ordinare cronologicamente i reati e i periodi ininterrotti di carcerazione, detraendo ogni periodo dal cumulo parziale delle pene per i reati commessi in precedenza, senza cumulabilità globale che imputi periodi di carcerazione anteriori a pene per reati successivi, in violazione dell’art. 657, comma quarto, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva l’incidente di esecuzione proposto dal condannato avverso l’ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura, che aveva determinato la pena in complessivi diciannove anni, sei mesi e undici giorni di reclusione per ventidue sentenze di condanna. Il giudice, ritenuta l’unità del rapporto esecutivo, rideterminava la pena in quindici anni di reclusione, pari al quintuplo previsto dall’art. 78 cod. pen., calcolato sulla pena più grave di tre anni inflitta con una sentenza del 2016.
Avverso tale ordinanza ricorreva il Procuratore della Repubblica, deducendo la violazione dell’art. 78 cod. pen.. Il provvedimento di esecuzione aveva correttamente distinto ben cinque cumuli parziali, derivanti dall’interruzione della carcerazione e dal presofferto, circostanze che impedivano la formazione di un unico cumulo di pene.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto la censura del pubblico ministero è conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale. Il principio dell’unità del rapporto esecutivo opera solo per le pene relative a reati commessi prima dell’inizio della detenzione; viceversa, se il condannato commette un nuovo reato durante l’espiazione o dopo l’interruzione della stessa, si deve procedere a un ulteriore cumulo senza i limiti dell’art. 78 cod. pen.
Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha erroneamente unificato tutte le pene, nonostante il provvedimento di esecuzione riportasse distinti cumuli parziali derivanti dalla successione di condanne, detenzioni e scarcerazioni. Il giudice ha omesso di applicare il principio di diritto e di esaminare l’articolata posizione giuridica del condannato.
La Corte ha precisato che l’emissione di un provvedimento ex art. 663 cod. proc. pen. da parte del pubblico ministero è un mero atto riepilogativo, che non determina di per sé l’unitarietà del rapporto esecutivo e non richiama l’operatività dell’art. 78 cod. pen. Tale norma presuppone che le pene siano state inflitte per condotte poste in essere senza interruzioni, in stato di libertà.
La Corte ha quindi annullato l’ordinanza con rinvio, affinché il giudice dell’esecuzione proceda a nuovo esame dell’istanza, verificando la correttezza delle determinazioni del pubblico ministero riguardo alle condanne incluse nel provvedimento ex art. 663 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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