Il riesame non estende il sequestro a imputazioni non richieste dal PM (Cass. pen. Sez. III n. 27672 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento incidentale cautelare il giudice è privo di poteri istruttori officiosi ed è vincolato al petitum introdotto dal pubblico ministero con la domanda di cautela, ai sensi degli artt. 291, comma 1, e 321, comma 1, cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame non può, pertanto, mantenere il sequestro preventivo in relazione a imputazioni diverse da quelle poste a fondamento della richiesta cautelare originaria, né convertire il titolo-fonte del vincolo ablatorio mutandone il fatto. La stretta correlazione tra principio della domanda cautelare e diritto al contraddittorio impedisce che il giudice individui una base giuridica del provvedimento diversa da quella del pubblico ministero.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame accoglieva parzialmente l’istanza proposta dall’indagato avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari, nella parte relativa al sequestro finalizzato alla confisca diretta e per equivalente. Il provvedimento genetico riguardava un complesso schema di frode fiscale, con contestazioni che, oltre al delitto associativo, comprendevano delitti fiscali, riciclaggio e illeciti amministrativi ex d.lgs. n. 231/2001.

Avverso l’ordinanza del riesame il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge nella individuazione del profitto e del prezzo del reato e la mancata integrazione, da parte del Tribunale, del provvedimento del GIP.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. In via preliminare rileva che il provvedimento genetico non aveva riguardato il sequestro in ordine agli artt. 416 cod. pen. e 2 d.lgs. n. 74/2000, ma unicamente per i reati di cui agli artt. 5 e 8 del medesimo decreto e all’art. 648-ter.1 cod. pen., oltre che per le violazioni del d.lgs. n. 231/2001. Quanto al delitto associativo, l’ordinanza aveva espressamente chiarito che non era stato chiesto né disposto alcun sequestro.

Sul primo motivo, il Collegio ribadisce che, se in astratto il profitto del reato associativo è sequestrabile ai fini della confisca, nel caso concreto non è possibile spostare il provvedimento ablativo da una imputazione all’altra in assenza di richiesta del requirente. La richiesta di misura cautelare non era stata formalizzata con riferimento al delitto associativo. Il giudice del riesame, dunque, non poteva mantenere il sequestro per imputazioni e ragioni non oggetto della domanda cautelare originaria.

La seconda doglianza, secondo cui l’IVA sarebbe prezzo del reato e non profitto, è parimenti inammissibile. La Corte distingue le due categorie normative, richiamando l’art. 240 cod. pen. e l’art. 253 cod. proc. pen., e ricorda che il sequestro a fini di confisca può avere ad oggetto solo il prezzo del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, non il profitto conseguito da terzi per effetto della loro utilizzazione, stante il regime derogatorio di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 74/2000. La prospettazione del ricorrente introduceva elementi di insuperabile novità rispetto alla vicenda cautelare cristallizzata in atti, con profili di sostanziale diversità del fatto.

Quanto al possibile concorso dell’emittente nel delitto di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000, la Corte osserva che tale strada è percorribile solo in presenza di una contestazione formale di concorso e di una specifica base giuridica per la richiesta di sequestro. Nel caso di specie il pubblico ministero non aveva formalizzato istanza in tal senso né impugnato sul punto il sequestro.

Il secondo motivo è inammissibile per le medesime ragioni. Il titolo cautelare era stato emesso per imputazioni diverse da quelle poste a fondamento della censura. In carenza di autonoma richiesta cautelare o di impugnazione, il Tribunale non poteva di iniziativa convertire il titolo-fonte del vincolo, mutandone il fatto, poiché ciò avrebbe leso il principio della domanda cautelare e il divieto di iniziative officiose del giudice.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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