Ricorso per cassazione: riproduzione dei motivi di appello e specificità delle censure (Cass. pen. Sez. 7 n. 18673 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga, senza una critica argomentata, censure già dedotte in appello e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: l’atto risulta privo di specificità quando reitera pedissequamente motivi di impugnazione già esaminati. La valutazione del giudice di merito sulla sussistenza del presupposto oggettivo del delitto di riciclaggio è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione non illogica e non contraddittoria. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo per evidente illogicità o mancanza di motivazione. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in conformità agli artt. 132 e 133 cod. pen..
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 16/09/2025, ha confermato la condanna del ricorrente per il delitto di riciclaggio. Il giudice di merito ha accertato che l’imputato aveva rimosso le tracce di inchiostro presenti su centoventotto banconote di provenienza delittuosa per poi versarle sul proprio conto corrente bancario, occultando le restanti cinque in un’intercapedine ricavata nella propria abitazione.
Avverso la sentenza di secondo grado, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, deducendo vizi di violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza del presupposto oggettivo del reato, all’elemento psicologico, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena.
La Motivazione della Corte
La settima sezione penale della Corte di cassazione ha esaminato i motivi di ricorso ravvisandone l’inammissibilità, sia per la natura delle censure proposte, sia per la loro genericità.
Con riferimento al primo motivo, la Corte ha ritenuto che la doglianza, volta a contestare l’assenza di prova sul presupposto oggettivo del delitto di riciclaggio, fosse meramente riproduttiva di profili già esaminati e disattesi dal giudice di appello. La Corte ha valorizzato la condotta della rimozione delle tracce di inchiostro dalle banconote, attività qualificabile come occultamento idoneo a integrare la fattispecie. Il secondo motivo, sull’elemento psicologico, è stato giudicato non deducibile in quanto fondato sulla pedissequa reiterazione di argomenti già disattesi in appello, inidoneo a svolgere una critica argomentata.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha affermato che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non è sindacabile in sede di legittimità, in presenza di motivazione congrua e priva di evidenti illogicità quale quella resa dal giudice di merito. Il quarto motivo, sulla dosimetria della pena, è stato ritenuto parimenti non consentito, ribadendo il principio per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice, purché esercitata ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen.
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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