Revoca patrocinio a spese dello Stato: reddito da ultima dichiarazione presentata (Cass. pen. Sez. IV n. 27196 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il reddito rilevante ai fini dell’ammissione al beneficio, a norma dell’art. 76 d.P.R. n. 115/2002, è quello risultante dall’ultima dichiarazione per la quale, al momento del deposito dell’istanza, sia scaduto il termine di presentazione. Ove, dopo tale scadenza, l’interessato abbia presentato una nuova dichiarazione fiscale, è a quest’ultima che occorre fare riferimento. La revoca dell’ammissione non può pertanto fondarsi su un’annualità diversa da quella così individuata, non essendo consentita una scelta arbitraria del reddito da utilizzare. È ammissibile il ricorso diretto per cassazione avverso la revoca disposta su richiesta dell’amministrazione finanziaria, salva la facoltà di opposizione.
Il Fatto
Il Gip del Tribunale di Forlì, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate, ha revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato di una persona sottoposta a procedimento penale, rilevando che la stessa aveva superato i limiti di reddito indicati dalla legge, con riferimento alla situazione reddituale risultante all’anagrafe tributaria per l’anno di imposta 2023.
Avverso il provvedimento l’interessata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 76, comma 1, d.P.R. n. 115/2002: il giudice aveva assunto a riferimento il reddito imponibile del 2023, mentre l’istanza di ammissione era stata depositata il 29 agosto 2023 e l’autocertificazione allegata indicava correttamente i redditi percepiti nel 2022.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto una questione di ammissibilità. Nei casi di revoca dell’ammissione disposta su richiesta dell’amministrazione finanziaria, l’interessato che non intenda proporre opposizione ai sensi dell’art. 99 d.P.R. n. 115/2002 ha la facoltà di ricorrere direttamente per cassazione ex art. 113 d.P.R. cit. per violazione di legge, come già affermato da Sez. 4 n. 11771 del 2016, Doratiotto.
Nel merito il ricorso è fondato. Secondo la preferibile interpretazione della legge, coerente con il tenore letterale della norma, il reddito cui fare riferimento per valutare i presupposti reddituali del beneficio è quello relativo all’annualità per la quale è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. L’ultima dichiarazione rilevante, a norma dell’art. 76 d.P.R. n. 115/2002, deve ritenersi quella per la quale, all’atto della presentazione dell’istanza, era scaduto l’obbligo di presentazione.
Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata: l’ultima dichiarazione funzionale all’individuazione del reddito rilevante è quella per la quale, al momento del deposito dell’istanza, risulta scaduto il termine di presentazione, salvo che l’istante abbia successivamente presentato una nuova dichiarazione fiscale, alla quale in tal caso è necessario fare riferimento (Sez. 4 n. 1417 del 2025, Rizzo; Sez. 4 n. 39182 del 2024, Dalponte).
Su questa base la Corte integra l’interpretazione del provvedimento impugnato: occorre attribuire spazio e rilevanza all’eventuale ultima dichiarazione presentata, poiché se l’interessata ha depositato una nuova dichiarazione dei redditi è a quella che deve farsi riferimento. L’art. 76 d.P.R. n. 115/2002, stabilendo l’obbligo di documentare o dichiarare il reddito risultante dall’ultima dichiarazione, introduce un dato di certezza e di parità negli adempimenti del contribuente, impedendo una scelta arbitraria del reddito (Sez. 4 n. 7710 del 2010, Varane; Sez. 4 n. 16875 del 2025, non massimata).
Il provvedimento è dunque annullato con rinvio al Gip del Tribunale di Forlì per nuovo esame, alla luce del principio enunciato.
Nota della Redazione
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