Alloglotta in sorveglianza: traduzione subordinata a richiesta e pregiudizio concreto (Cass. pen. Sez. I n. 21226 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di esecuzione e in quello di sorveglianza la lingua degli atti è l’italiano e l’art. 143, comma 2, cod. proc. pen. impone la traduzione soltanto degli atti di accusa tipizzati, tra i quali non rientrano i provvedimenti dell’incidente di esecuzione. All’alloglotta è riconosciuto un diritto alla traduzione funzionale alla presentazione di una richiesta o di una memoria, ma egli ha l’onere di formulare apposita richiesta e di indicare lo specifico fine difensivo. Il soggetto alloglotta che lamenti la violazione delle proprie prerogative difensive per la mancata traduzione non può limitarsi a dolersi dell’omissione: deve allegare un interesse concreto, attuale e verificabile, non essendo sufficiente il pregiudizio astratto o potenziale. La relativa nullità, a regime intermedio, non è pertanto né deducibile né rilevabile in assenza di tale allegazione.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Brescia, con ordinanza del 15 gennaio 2026, ha dichiarato cessato nei confronti del condannato il regime degli arresti domiciliari esecutivi ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen. e ha rigettato le richieste di affidamento in prova, detenzione domiciliare e semilibertà. A fondamento della decisione il tribunale ha rilevato che il condannato non dispone di un domicilio idoneo a garantire, tenuto conto delle pregresse violazioni, l’osservanza delle prescrizioni di qualunque misura alternativa.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità del provvedimento impugnato e di quello con cui il Magistrato di sorveglianza di Mantova, il 17 dicembre 2025, aveva provvisoriamente sospeso gli arresti domiciliari per omessa traduzione di entrambi gli atti in una lingua comprensibile all’alloglotta. Il difensore aveva rappresentato in udienza che l’interessato non comprendeva l’italiano, che nel procedimento di cognizione era stato nominato un interprete e che in udienza non era stato nominato alcun interprete.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il sistema dei diritti linguistici dell’imputato. Il diritto a conoscere il contenuto degli atti di accusa è regolamentato in modo da renderlo compatibile con le esigenze di certezza e celerità del processo e con il principio di tipicità dei mezzi di impugnazione. Poiché la lingua del processo è l’italiano, solo di alcuni specifici atti indicati nell’art. 143, comma 2, cod. proc. pen. è prevista la traduzione: informazione di garanzia, ordinanze cautelari, avviso di conclusione delle indagini, decreto di citazione a giudizio, sentenza o decreto penale di condanna.
Tra tali atti non rientrano quelli dell’incidente di esecuzione e del procedimento di sorveglianza. La giurisprudenza di legittimità ha però ritenuto applicabile l’art. 143, comma 1, cod. proc. pen., ultimo periodo, affermando l’esistenza di un diritto alla traduzione funzionale alla presentazione di una richiesta o di una memoria, con l’onere per l’interessato di formulare apposita richiesta evidenziando la necessità difensiva (Sez. I n. 34866 del 12.05.2021, Azarbouz).
Le Sezioni Unite, in materia di misure cautelari personali, hanno precisato che l’alloglotta non può semplicemente dolersi dell’omissione della traduzione, ma deve indicare un interesse a ricorrere concreto, attuale e verificabile, non rilevando la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale. Tale conclusione è imposta dalla nozione di interesse a impugnare, ricostruita in prospettiva utilitaristica (Sez. U. n. 6624 del 27.10.2011, dep. 2012, Marinaj).
Nel caso concreto la dedotta nullità non si è verificata e non è comunque deducibile né rilevabile. Dal verbale di udienza del 15 gennaio 2026 risulta che né il condannato né il difensore hanno chiesto la nomina di un interprete o la traduzione degli atti, compresa l’ordinanza emessa in via provvisoria dal magistrato di sorveglianza. Inoltre, nel ricorso non è evidenziato per quale specifica finalità difensiva fosse necessaria la nomina dell’interprete o la traduzione, né quale concreto pregiudizio sia stato subito. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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