Versamento del 25% e improcedibilità del ricorso per carenza di interesse (TAR Lazio n. 6145 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025, gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, previsti dall’art. 9-ter, comma 9, del d.l. n. 78/2015 e dall’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, si intendono assolti con il versamento in favore delle Regioni e delle Province autonome, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali di ripiano. L’integrale versamento di tale importo estingue l’obbligazione, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa; il decorso del termine senza versamento determina la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali, con compensazione delle spese. Ne consegue che la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., è l’esito corretto del giudizio instaurato avverso i provvedimenti di ripiano.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio la determinazione con cui la Regione Emilia-Romagna, a seguito della certificazione ministeriale del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e delle relative linee guida, aveva individuato le aziende fornitrici tenute al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, ingiungendo alla società il versamento di una somma complessiva. Successivamente, con motivi aggiunti, era stata impugnata anche la nuova determinazione regionale di aggiornamento dell’accertamento, adottata in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2024.
Nel corso del giudizio, il legislatore è intervenuto con l’art. 7 del d.l. n. 95/2025, definendo un regime di definizione agevolata degli obblighi di ripiano per gli anni 2015-2018, subordinato al versamento della quota ridotta del 25% degli importi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione resa all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 27 marzo 2026 dal difensore della parte ricorrente, il quale ha riferito la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso in ragione dell’intervenuto versamento della quota del 25% prevista dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025.
La norma in questione stabilisce che gli obblighi di ripiano per gli anni 2015-2018 si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. L’integrale versamento di tale importo estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e preclude loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.
La norma contempla poi una specifica disciplina processuale: decorso il termine di trenta giorni senza che il versamento sia stato effettuato, le Regioni accertano l’avvenuto versamento della quota ridotta con provvedimenti pubblicati e comunicati alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi avverso i provvedimenti di ripiano, con compensazione delle spese di lite.
Il Collegio ha ritenuto che la dichiarazione della ricorrente, resa a seguito dell’avvenuto versamento, integrasse gli estremi della sopravvenuta carenza di interesse, essendo venuto meno l’interesse alla decisione del merito delle censure proposte. L’esito del giudizio è stato pertanto quello della declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con compensazione delle spese tra le parti costituite, ritenuta giustificata dalla particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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