Variante sostanziale richiede nuovo permesso di costruire (TAR Puglia n. 48 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La variante a un titolo edilizio che introduce opere di rilevante consistenza, realizzate ex novo e connotate da stabilità, configurando un intervento qualitativamente e quantitativamente incompatibile con il progetto originario, non può essere assentita in via di variante al permesso di costruire già rilasciato, ma richiede un nuovo ed autonomo permesso di costruire. In tali ipotesi, la valutazione di compatibilità con la disciplina urbanistica, ivi inclusa la classificazione dell’area e l’eventuale necessità di un Piano Urbanistico Esecutivo, va compiuta con riferimento al nuovo intervento. Il difetto di fumus boni iuris dell’impugnazione avverso il diniego determina il rigetto dell’istanza cautelare, restando assorbito l’esame del periculum in mora.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il diniego opposto dal Comune alla variante di un precedente titolo edilizio, riguardante un’area classificata dal Piano di Fabbricazione e dal PUG adottato come zona E2 di alto valore storico-naturalistico, facente parte del Progetto Norma 3. L’istanza prevedeva la realizzazione ex novo di opere di rilevante consistenza, quali il rifacimento integrale del chiosco bar, una piscina esterna, un solarium, una torretta e percorsi con pedane in legno, destinate a offrire servizi per l’intero anno solare. Il Comune aveva respinto l’istanza ritenendo che si trattasse di un nuovo intervento rilevante sotto il profilo edilizio-urbanistico.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha esaminato l’istanza cautelare nei limiti della cognizione sommaria propria della fase, prescindendo dalle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa comunale. La valutazione si è concentrata sulla sussistenza del fumus di fondatezza della domanda, ritenuto insussistente sulla base di tre distinte argomentazioni.

In primo luogo, la variante presentata risultava connotata da elementi di incompatibilità quali-qualitativa con il progetto edificatorio originario, essendo prevista la realizzazione ex novo di una serie di opere di rilevante consistenza, caratterizzate da stabilità in quanto destinate a offrire servizi per l’intero anno solare. Il Tribunale ha richiamato il principio per cui simili interventi sono soggetti al rilascio di un permesso di costruire nuovo ed autonomo rispetto a quello originario, citando i precedenti di cui al Cons. Stato, Sez. II, 11/12/2019, n. 8414, Cons. Stato, Sez. IV, 11/10/2019, n. 6926 e TAR Campania, Napoli, Sez. II, 24/10/2022, n. 6534.

In secondo luogo, proprio in ragione della natura sostanziale del nuovo intervento, non risultavano prima facie apprezzabili le censure con cui il ricorrente assumeva la compatibilità del progetto con le norme tecniche di attuazione, atteso che gli artt. 45 e 48 delle NTA del PUG adottato classificano l’area come zona E2 di alto valore storico-naturalistico, la cui trasformazione è subordinata alla preventiva approvazione di un PUE.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il Collegio ha osservato che la decisione aveva natura sostanzialmente vincolata e che la P.A. aveva comunque controdedotto alle osservazioni presentate dal ricorrente, attribuendo rilievo dirimente al carattere di nuovo intervento rilevante sotto il profilo edilizio-urbanistico dell’opera. Assorbito l’esame del presupposto della gravità ed irreparabilità del danno nel rilevato difetto del fumus, l’istanza cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese di fase.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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