Il sindacato giurisdizionale sull’anomalia dell’offerta resta limitato alla macroscopica erroneità (TAR Puglia n. 285 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di anomalia dell’offerta costituisce espressione della discrezionalità tecnica della stazione appaltante e non è sindacabile in sede giurisdizionale, se non nei casi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato, tali da rendere palese l’inattendibilità complessiva del giudizio o dell’offerta. La valutazione sull’anomalia ha carattere sintetico e globale e non richiede, in caso di esito favorevole, un’approfondita motivazione da parte dell’amministrazione. La completezza e l’attendibilità dei giustificativi prodotti dall’offerente, debitamente richiesti e vagliati dalla stazione appaltante, escludono il fumus boni iuris della censura di incongruità dell’offerta.
Il Fatto
Una società partecipante a una gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici e delle caserme dell’Arma dei Carabinieri di Lecce e provincia, della durata di ventiquattro mesi, ha impugnato il decreto prefettizio di aggiudicazione in favore della controinteressata, chiedendone la sospensione cautelare. A fondamento del ricorso, la ricorrente ha dedotto l’incongruità dell’offerta economica della società aggiudicataria, sia per il mancato computo del costo relativo all’anzianità di settore del personale, sia per la previsione di un costo pari a zero per le ore di pulizia periodica. La ricorrente ha altresì contestato la mancata garanzia di assorbimento del personale dell’azienda cessante.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente scrutinato la censura relativa al costo della manodopera, osservando come la controinteressata non avesse affatto escluso l’anzianità di settore dalla propria offerta economica. La società aggiudicataria aveva infatti chiarito nei giustificativi che il costo era stato calcolato assumendo la maturazione dell’anzianità forfettaria prevista dalle tabelle ministeriali, precisando tuttavia che, ai sensi dell’art. 22 del CCNL, tale indennità non è dovuta per i primi quattro anni di servizio nel settore, circostanza ricorrente nei cambi di appalto. Tale precisazione, lungi dal configurare un’omissione, è stata ritenuta dal Collegio una corretta applicazione della disciplina contrattuale collettiva.
Con riguardo alla dedotta incongruità dell’offerta per il costo pari a zero relativo alle ore di pulizia periodica, il Collegio ha rilevato che la censura, ancorché suggestiva, non superava la corposa istruttoria condotta dalla Prefettura. La stazione appaltante aveva richiesto giustificazioni in ordine al raccordo tra prestazioni e ore, alle risorse impiegate, alla loro disponibilità effettiva e all’assenza di sovrapposizioni o incompatibilità, nonché alle spese generali e al criterio di imputazione della relativa quota. Dalle verifiche era emerso che le risorse destinate alle prestazioni periodiche erano state preventivamente individuate tra personale già presente nell’organico aziendale, assegnato ad appalti limitrofi con un monte ore superiore alle effettive esigenze dei rispettivi contratti principali. Tali lavoratori, aventi funzione di risorse “jolly”, presentavano una disponibilità oraria residua legittimamente destinabile all’esecuzione di altri appalti, come comprovato dalla documentazione ufficiale di gara e dagli estratti contrattuali prodotti.
Quanto alla questione del personale da assorbire, il Tribunale ha osservato che la stessa era stata superata prima dell’aggiudicazione, attraverso l’espressa conferma della controinteressata dell’assorbimento prioritario di tutte le diciotto unità lavorative indicate nell’allegato al capitolato. La censura è stata pertanto ritenuta infondata in quanto basata su un presupposto fattuale non più attuale.
Il Collegio ha quindi richiamato il consolidato principio secondo cui il giudizio sull’anomalia dell’offerta è rimesso alla valutazione tecnico-discrezionale della stazione appaltante, insindacabile in sede giurisdizionale salva l’ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato. Tale valutazione ha carattere sintetico e globale e non richiede, in caso di esito favorevole, un’approfondita motivazione. Alla luce di tali coordinate, non sono emersi profili di macroscopica erroneità nel giudizio espresso dalla stazione appaltante, con particolare riguardo all’attendibilità dei giustificativi sul costo orario, debitamente richiesti e vagliati. Il Tribunale ha pertanto respinto l’istanza cautelare, compensando le spese della fase e fissando l’udienza di merito.
Nota della Redazione
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