Payback dispositivi medici: l’adesione al versamento ridotto determina improcedibilità del ricorso (TAR Lazio n. 4431 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina recata dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, configura una modalità satisfattoria degli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, subordinata al versamento, entro trenta giorni, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali. L’integrale versamento della quota ridotta estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e preclude loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione. Ne consegue che, ove l’azienda abbia corrisposto la somma ridotta, il ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti regionali di ripiano deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, trattandosi di evenienza processuale equiparabile alla cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR Lazio una pluralità di atti, tra cui il decreto del Direttore della Direzione Sanità della Regione Toscana n. 24681 del 2022, recante l’approvazione degli elenchi delle aziende soggette al ripiano per gli anni 2015-2018 ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, nonché le delibere delle aziende sanitarie locali e ospedaliere toscane e gli atti ministeriali presupposti, chiedendone l’annullamento e il risarcimento del danno.
In pendenza del giudizio, è sopravvenuto l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, che ha introdotto una disciplina transitoria per l’assolvimento degli obblighi di ripiano, consentendo alle aziende fornitrici di assolverli con il versamento della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente rilevato che il ricorso era volto a contestare gli atti applicativi della disciplina sul c.d. payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018. Con l’entrata in vigore della norma sopravvenuta, il legislatore ha previsto che gli obblighi a carico delle aziende fornitrici si intendono assolti con il versamento della quota ridotta del 25 per cento degli importi.
La norma ha inoltre espressamente stabilito che l’integrale versamento della quota ridotta estingue l’obbligazione e preclude alle aziende ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano.
Nel caso di specie, il legale della società ricorrente ha depositato una nota il 12 gennaio 2026 con cui ha dichiarato che la società aveva corrisposto la somma ridotta prevista dal menzionato art. 7 del d.l. n. 95/2025, non avendo pertanto più interesse alla prosecuzione del contenzioso.
Alla luce di tale dichiarazione, resa anche in udienza, il Collegio ha ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, valorizzando il dato sostanziale dell’avvenuto adempimento da parte dell’azienda fornitrice e la consonante volontà della stessa di non proseguire la lite, conseguentemente compensando integralmente le spese di giudizio in ragione dell’andamento della vicenda processuale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.