Carta docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Calabria n. 741 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto del docente al beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, accertato con sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, costituisce titolo idoneo all’ottemperanza davanti al giudice amministrativo. L’amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato una volta decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertata la persistente inottemperanza, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento, con condanna dell’amministrazione alle spese di lite.

Il Fatto

Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza passata in giudicato aveva accertato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per le annualità indicate, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico documentato, a titolo di carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con destinazione vincolata.

Non avendo l’amministrazione provveduto, la ricorrente ha agito per l’integrale ottemperanza con atto notificato e depositato il 14 gennaio 2025. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, resistendo e chiedendo il rigetto. Con ordinanza n. 462 del 18 giugno 2025 il Collegio ha chiesto chiarimenti documentati sulla notificazione della sentenza ai fini del rispetto del termine di 120 giorni. Adempiuto l’ordine istruttorio, la difesa ha precisato che non risultava alcun accredito della somma riconosciuta in sentenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato anzitutto la sussistenza dei presupposti processuali dell’ottemperanza. Il titolo azionato è una sentenza passata in giudicato e ritualmente notificata, come precisato con memoria del 3 luglio 2025 rimasta non contestata dalla difesa erariale. Su tale base il Tribunale ha dato atto del decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

La documentazione versata in atti e le difese svolte hanno comprovato che l’amministrazione non ha dato esecuzione al titolo. Il ricorso è stato quindi ritenuto fondato e accolto, con declaratoria di inottemperanza del Ministero resistente.

Il Tribunale ha ordinato all’amministrazione, ex art. 112 e ss. c.p.a., di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza mediante la messa a disposizione dell’importo dovuto entro sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario, su istanza di parte attestante il perdurante inadempimento, entro i sessanta giorni successivi darà corso al procedimento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. È stata inoltre delegata al magistrato relatore la decisione su eventuali richieste di proroga del termine.

Le spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Collegio ha infine disposto la comunicazione della sentenza alle parti e al commissario ad acta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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