Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto pagamento ridotto del pay-back dispositivi medici (TAR Lazio n. 4430 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, resa sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, integra una sopravvenuta carenza d’interesse che il giudice amministrativo deve dichiarare, pronunciando l’improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. In presenza di tale dichiarazione, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla valutazione dell’interesse ad agire, in ragione del principio dispositivo in senso ampio che governa il processo amministrativo. Costituisce applicazione di tale principio la fattispecie in cui la società fornitrice di dispositivi medici, dopo aver corrisposto la quota ridotta del 25 per cento degli importi dovuti ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, dichiari di non avere interesse alla prosecuzione del contenzioso avverso i provvedimenti regionali di ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore dei dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto del direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 2022 e gli atti connessi, con cui le era stata attribuita la quota di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015. La ricorrente aveva altresì impugnato, ove occorresse, i prodromici decreti del Ministero della Salute del 6 luglio e del 6 ottobre 2022 e l’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, già oggetto di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

In pendenza del giudizio, è sopravvenuto l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, che ha previsto l’assolvimento degli obblighi di ripiego per gli anni 2015-2018 mediante il versamento, entro trenta giorni, della sola quota del 25 per cento degli importi, estinguendo l’obbligazione e precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Con nota depositata il 12 gennaio 2026, il difensore della società ha dichiarato che la stessa aveva corrisposto la somma ridotta e non aveva pertanto interesse alla prosecuzione del contenzioso.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha preliminarmente rilevato che la dichiarazione di parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso comporta conseguenze precise sul piano processuale. Il Collegio ha richiamato il principio, costante nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui, in assenza di repliche e di diverse richieste delle altre parti, vige nel processo amministrativo il principio dispositivo in senso ampio: la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse, provocando la presa d’atto del giudice.

Da tale premessa il Collegio ha tratto la conseguenza che, in caso di espressa dichiarazione di carenza di interesse, il giudice non possa decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla valutazione dell’interesse ad agire. L’unico potere esercitabile è quello di adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, dichiarando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile, compensando integralmente le spese di lite tra tutte le parti in ragione dell’andamento del giudizio determinato dalla sopravvenienza normativa. La sentenza ha natura meramente processuale e non entra nel merito delle censure sollevate avverso i provvedimenti di ripiano.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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