Condono edilizio, opere ulteriori precludono la sanatoria dell’istanza originaria (TAR Campania n. 4102 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In pendenza della domanda di condono edilizio è precluso all’interessato operare qualsiasi ulteriore modifica delle opere, a prescindere dalla tipologia degli interventi, perché il condono non può essere utilizzato per legittimare attività edilizia nuova ed ulteriore rispetto a quella oggetto di richiesta di sanatoria. La valutazione dell’intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi in modo globale, poiché il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva dall’insieme dei manufatti nel loro contestuale impatto edilizio, senza che sia dato scomporne una parte. L’onere di provare l’epoca di realizzazione del manufatto e la sua consistenza originaria grava sul privato richiedente, in applicazione del principio di vicinanza della prova, e la prova deve essere fornita con rigore, mediante mezzi documentali certi. È infine perentorio il termine di novanta giorni previsto per completare la documentazione a corredo dell’istanza.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’attività di vendita di materiale edile in un sito di sua proprietà, ha impugnato il provvedimento con cui il dirigente dell’ufficio condono edilizio del Comune ha respinto l’istanza di permesso di costruire in sanatoria relativa a tre manufatti adibiti a deposito. Il diniego si fondava su due rilievi: le opere non sarebbero state ultimate entro il termine di legge, risultando in corso di esecuzione dai verbali di sopralluogo della Procura della Repubblica; gli interventi successivi, realizzati in assenza di titoli abilitativi, avrebbero snaturato l’originaria istanza di concessione edilizia in sanatoria.
Dopo il preavviso di rigetto, il ricorrente ha trasmesso al Comune l’istanza rivolta alla Procura della Repubblica per ottenere il dissequestro e procedere alla demolizione dei manufatti non inclusi nella sanatoria. Ha poi articolato tre motivi, deducendo l’insussistenza dello snaturamento, la mancata prova del completamento oltre il termine e l’illegittimità del diniego fondato sulla mancata integrazione documentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalle coordinate giurisprudenziali consolidate in materia. In pendenza della domanda di condono è preclusa qualsiasi ulteriore modifica delle opere, a prescindere dalla tipologia, perché lo strumento non può legittimare attività edilizia nuova rispetto a quella oggetto di richiesta di sanatoria. La valutazione globale dell’intervento è imposta dalla considerazione atomistica dei singoli manufatti, che non consentirebbe di comprendere l’effettiva portata dell’operazione edilizia.
Quanto all’onere probatorio, la giurisprudenza è univoca: in base al principio di vicinanza della prova, grava sul privato dimostrare l’epoca di realizzazione e la consistenza originaria del manufatto, essendo egli l’unico a poter fornire atti e documenti idonei a radicare la ragionevole certezza sull’epoca dell’abuso. Solo la deduzione di concreti elementi di fatto trasferisce l’onere della prova contraria in capo all’Amministrazione, e la prova deve essere data con rigore, mediante mezzi documentali certi.
Nel caso concreto, il ricorrente ha prodotto una consulenza tecnica di parte a sostegno della scorporabilità dei manufatti ulteriormente costruiti. Il Collegio ne rileva però l’inidoneità: la relazione afferma l’autonomia e la facile eliminabilità delle opere, ma allega solo tre fotografie scattate dall’alto, dalle quali non è verificabile se gli interventi siano effettivamente scorporabili o se la demolizione incida sul manufatto originario oggetto di sanatoria. L’onere di prova, pertanto, non è stato assolto e non poteva essere traslato sull’Amministrazione.
Nemmeno convince la tesi secondo cui il completamento delle opere non risulterebbe dai verbali della Procura. Poiché è onere della parte provare il tempo di completamento, e il ricorrente si è limitato a contestare il contenuto dei verbali senza depositare alcun supporto documentale, la censura è respinta. È infine infondato il terzo motivo: l’allegazione del titolo di proprietà è funzionale all’accertamento della legittimazione del richiedente, e il termine di novanta giorni per completare la documentazione ha carattere perentorio. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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