Revisione prezzi solo in corso di esecuzione del contratto di appalto (Cons. Stato n. 6142 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revisione dei prezzi disciplinata dall’art. 106 del d.lgs. n. 50 del 2016 costituisce uno strumento volto ad adeguare il corrispettivo delle prestazioni ancora da eseguire e non un conguaglio retroattivo su prestazioni già rese, fatturate e liquidate. Ne consegue che l’istanza di revisione può essere proposta solo durante la vigenza del contratto, poiché la norma circoscrive le modifiche ai contratti di appalto in corso di validità. Il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ. riguarda il diritto di credito e non può essere invocato per l’attivazione del procedimento amministrativo di revisione, disciplinato da un autonomo termine di decadenza. Il generico rinvio contrattuale all’art. 106 citato, privo di specificazione di presupposti e modalità, non integra la clausola chiara, precisa e inequivocabile richiesta dalla lettera a) e va riferito, per esclusione, alla fattispecie di cui alla lettera c).
Il Fatto
Una società aggiudicataria del servizio di refezione scolastica di un Comune, affidato nel 2018 sotto la vigenza del d.lgs. n. 50 del 2016, ha avanzato un’istanza di revisione dei prezzi per gli anni 2021 e 2022, deducendo l’incremento degli indici ISTAT e dei costi del settore alimentare. L’amministrazione ha respinto l’istanza rilevando che, al momento della presentazione, il contratto era ormai scaduto e che la revisione richiedeva clausole chiare e precise, non contenute nella legge di gara.
Il TAR Campania ha respinto il ricorso della società, che ha proposto appello per contestare sia la qualificazione della clausola contrattuale sia il rilievo di tardività dell’istanza, sostenendo che il diritto sarebbe stato esercitabile entro il termine prescrizionale quinquennale.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dall’art. 106, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, che ammette le modifiche in corso di esecuzione solo se previste nei documenti di gara con clausole chiare, precise e inequivocabili, idonee a fissare portata, natura e condizioni delle modifiche. La Corte esamina le clausole richiamate dall’appellante — l’art. 6 del contratto e l’art. 42 del capitolato speciale — e ne rileva il tenore meramente generico: entrambe si limitano a richiamare la facoltà di revisione “di cui all’art. 106”, senza scandire presupposti e modalità.
Secondo la Corte, tale generico rinvio, unito alla specificazione che la norma va applicata “secondo le modalità previste dal medesimo articolo”, non consente di superare il principio per cui la lettera a) opererebbe solo in presenza di una clausola dettagliata. Ne segue che il rinvio va riferito, per esclusione, alla fattispecie di cui alla lettera c), che presuppone circostanze impreviste e imprevedibili e impone che la modifica non alteri la natura generale del contratto.
Su questa base il primo motivo è respinto. La Corte nega che l’interpretazione letterale e funzionale invocata dall’appellante — con richiamo agli artt. 1362 e ss. cod. civ. — possa estendere la portata della clausola oltre la sua formulazione, perché la legge di gara non contiene alcuna espressa previsione nei termini auspicati.
Il secondo motivo, relativo alla tardività dell’istanza, è parimenti respinto. La revisione non è un conguaglio retroattivo su prestazioni già eseguite, ma uno strumento per adeguare il corrispettivo di quelle ancora da eseguire: presuppone, anche logicamente, l’attuale vigenza del contratto. La Corte distingue il termine di prescrizione del diritto di credito dal termine di decadenza per l’attivazione del procedimento amministrativo di revisione, rilevando l’impropria sovrapposizione operata dall’appellante. I precedenti richiamati non sono pertinenti, perché riferiti a fattispecie disciplinate dall’art. 115 del d.lgs. n. 263 del 2006, privo di termine decadenziale. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
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