Ordine di demolizione annullato per vizio istruttorio sulle opere preesistenti (TAR Campania n. 988 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione adottato dal Comune è illegittimo per vizio istruttorio quando non dia analitica e puntuale contezza di tutti gli elementi circostanziali rilevanti e, in particolare, ometta di verificare se le opere contestate facciano parte dell’originario fabbricato. Il giudicato formatosi su una precedente sentenza, che abbia annullato una precedente ingiunzione proprio per difetto di istruttoria e di motivazione, impone all’amministrazione di rinnovare l’istruttoria prima di adottare un nuovo provvedimento demolitorio. La preesistenza delle opere rispetto al vincolo paesaggistico e alla data di realizzazione contestata costituisce accertamento essenziale, che esige la disamina della documentazione prodotta dall’interessato e la sua sovrapposizione con i dati aerofotogrammetrici disponibili.
Il Fatto
I ricorrenti sono comproprietari pro indiviso di un complesso immobiliare in Positano, adibito in parte ad attività di ristorazione e in parte ad uso abitativo. Con ordinanza n. 36 del 21 agosto 2019, il Comune aveva ingiunto la demolizione di due distinte categorie di opere, indicate sub A) e sub B).
Il giudizio sul primo provvedimento si era concluso con l’annullamento limitato alle opere sub B), per difetto di istruttoria e di motivazione, con statuizione passata in giudicato. Con la successiva ordinanza n. 24 del 10 giugno 2024, il Comune ha nuovamente intimato la rimozione delle sole opere sub B), sostenendone la non sanabilità perché realizzate dopo l’apposizione del vincolo paesaggistico. I destinatari hanno impugnato l’atto davanti al TAR, deducendo l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e la violazione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il gravame e annulla l’ordine impugnato. Il provvedimento si appalesa illegittimo per un riscontrato errore istruttorio. Il Comune è incorso in un vizio di verifica, avendo pretermesso la disamina analitica e puntuale di tutti gli elementi circostanziali rilevanti, i quali, se diversamente valutati, avrebbero inciso in maniera significativa sulla soluzione decisoria finale.
Il punto di partenza è il giudicato formatosi sulla precedente sentenza, che aveva statuito la fondatezza del ricorso quanto alle opere sub B), proprio per difetto di istruttoria e di motivazione. La relazione istruttoria presupposta rappresentava in modo apodittico che le opere erano state realizzate in ampliamento rispetto all’originario corpo di fabbrica, pur dando atto che esse erano certamente esistenti a una data risalente.
Andava invece verificato, sulla base degli elementi indicati nella consulenza di parte versata in atti, se le opere descritte sub B) costituissero o meno parte dell’originario fabbricato, muovendo dalla sovrapposizione della foto aerea del 1956 con l’aerofotogrammetria della zona. Il Comune avrebbe dovuto rinnovare l’istruttoria, in osservanza del dictum giurisdizionale, e accertare specificamente la preesistenza dei corpi di fabbrica contestati.
I ricorrenti hanno documentato tale preesistenza producendo una foto del 1955, la strisciata III, fotogramma 1802, del volo IGM del 1956, e la planimetria catastale di impianto risalente al 3 marzo 1941. Da quest’ultima emerge che una porzione del corpo B era già esistente all’epoca. Per tali corpi di fabbrica, certamente preesistenti, non poteva dunque essere ingiunta la demolizione senza il preventivo accertamento richiesto dal giudicato. Il vizio istruttorio riscontrato è di palmare evidenza e inficia in termini di illegittimità l’ordine impugnato. Le spese di giudizio sono compensate.
Nota della Redazione
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