Il domicilio fiscale delle società coincide con la sede legale ed è inderogabile: nessuna scelta ad libitum (Cass. civ. n. 28505/2025)
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 28505/2025 (a.c. 23/09/2025, dep. 27/10/2025; R.G.N. 6269/2020) — Presidente Tania Hmeljak, Relatrice Raffaella Brogi
Il principio di diritto
L’assetto delineato dal combinato disposto degli artt. 31, 58 e 59 d.P.R. n. 600/1973 per l’individuazione dell’ufficio competente a emettere l’atto impositivo è inderogabile: per i soggetti diversi dalle persone fisiche il domicilio fiscale è nel comune della sede legale (o, in mancanza, della sede amministrativa) e può essere derogato solo nelle ipotesi tipizzate dall’art. 59, commi 1 e 2. Non è consentito al contribuente indicare ad libitum il domicilio fiscale: la comunicazione di variazione della sola sede legale, con pretesa conservazione del domicilio fiscale precedente, è irrilevante in assenza di istanza motivata vagliata dall’amministrazione, né buona fede e affidamento possono derogare alle regole sulla competenza (art. 10 l. 212/2000).
Il fatto
La CTR del Lazio (sent. 778/2018) annullava un avviso di accertamento IVA per il 2010 emesso dall’ufficio romano dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di una s.p.a. in liquidazione (poi fallita), ritenendo l’incompetenza territoriale dell’ufficio: nonostante il trasferimento della sede legale a Roma, la società aveva comunicato nel 2008 la modifica della sola sede legale con conservazione del domicilio fiscale presso la precedente sede, dove aveva ricevuto gli accertamenti per gli anni 2005-2007 dall’ufficio di Napoli; lo ius variandi risultava esercitato in buona fede, nel rispetto del principio dell’affidamento (veniva richiamata Cass. 11170/2013). L’Agenzia delle Entrate ricorreva in cassazione con un unico motivo (violazione degli artt. 31, 58 e 59 d.P.R. 600/1973).
La motivazione
Respinta l’eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza, la Corte giudica fondato il ricorso: la sentenza impugnata si fonda su una lettura atomistica e non coordinata delle disposizioni sulla competenza. L’art. 31 (competenza dell’ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale alla data della dichiarazione) va letto con l’art. 58, comma 3 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche il domicilio fiscale è nel comune della sede legale o, in mancanza, amministrativa): assetto derogabile solo nelle ipotesi dei primi due commi dell’art. 59, cioè per determinazione unilaterale dell’amministrazione (comune dell’attività principale o della sede amministrativa) ovvero su istanza motivata del contribuente in presenza di particolari circostanze. Le regole rispondono a criteri di prossimità al centro propulsore dell’attività, funzionali alle verifiche e alla corretta valutazione dei presupposti impositivi.
In assenza del vaglio ex art. 59, comma 2, la comunicazione di variazione della sede legale senza analoga variazione del domicilio fiscale è irrilevante: il contribuente non può scegliere il proprio domicilio fiscale in modo da incidere indirettamente sull’individuazione dell’ufficio competente, occorrendo un’istanza motivata e non una mera manifestazione di volontà. Neppure si pone una questione di buona fede o affidamento, inidonei a derogare alle regole sulla competenza, come conferma la stessa lettura dell’art. 10 della l. 212/2000. Sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese.
Implicazioni pratiche
Per le società il domicilio fiscale segue automaticamente la sede legale: chi trasferisce la sede deve mettere in conto che la competenza degli uffici si sposta di conseguenza, e ogni “conservazione” del vecchio domicilio fiscale passa necessariamente da un’istanza motivata accolta dall’amministrazione ex art. 59, comma 2, d.P.R. 600/1973. Sul piano difensivo, l’eccezione di incompetenza territoriale dell’ufficio accertatore fondata su comunicazioni unilaterali del contribuente (o su precedenti rapporti con altro ufficio) è destinata all’insuccesso; né l’affidamento generato da certificati o condotte dell’amministrazione può consolidare una competenza diversa da quella legale. Un punto fermo utile in tutte le liti dove la nullità dell’atto per incompetenza dell’ufficio è l’unico motivo di annullamento ottenuto in merito.
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