Sentenza tributaria motivata per relationem: è nulla se non vaglia i motivi d’appello (Cass. trib. 8962/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 8962/2026, pubblicata il 9 aprile 2026 (R.G.N. 25475/2017) — camera di consiglio del 18 marzo 2026, Presidente Valentino Lenoci, Relatore Marcello Maria Fracanzani.
Il principio di diritto
Nel processo tributario è nulla, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la sentenza d’appello motivata per relationem alla decisione di primo grado quando si limiti a richiamare la fonte senza riprodurne e vagliarne criticamente i contenuti: la motivazione per relationem è legittima solo se rinvia a una sentenza già passata in giudicato tra le parti, oppure se recepisce in modo autonomo e autosufficiente la motivazione richiamata, dando conto delle ragioni per cui i motivi di gravame sono ritenuti infondati.
Il fatto
Un contribuente è raggiunto da un avviso di accertamento sintetico ex art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, fondato sulla maggior capacità contributiva desunta dalla disponibilità di beni-indice per l’anno d’imposta 2007. Il giudice di primo grado riduce la pretesa; in appello la Commissione tributaria regionale delle Marche conferma la sentenza di primo grado. Il contribuente ricorre per cassazione con tre motivi.
La motivazione
È fondato e assorbente il primo motivo. La motivazione per relationem è legittima solo se rinvia a una sentenza già passata in giudicato tra le parti, oppure se riproduce la motivazione richiamata recependola e vagliandola in modo autonomo e autosufficiente (Cass., Sez. U., n. 14815/2008). Nel processo tributario essa può rinviare anche a una sentenza non ancora definitiva, purché resti autosufficiente e consenta di verificarne la compatibilità logico-giuridica; è invece nulla, ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la sentenza che si limiti a indicare la fonte di riferimento senza rendere individuabili le ragioni della decisione (Cass. n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n. 21978/2018), e in particolare la sentenza d’appello la cui laconicità non consenta di appurare che la conferma della decisione di primo grado sia passata attraverso l’esame dei motivi di gravame e delle allegazioni difensive (Cass. n. 22022/2017). Nel caso, la sentenza impugnata non riporta la motivazione di primo grado, né indica perché la ritenga convincente o perché i motivi d’appello siano irrilevanti, così impedendo ogni sindacato sul percorso argomentativo.
Esito: la Corte accoglie il primo motivo, assorbiti il secondo e il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Implicazioni pratiche
Nel contenzioso tributario la sentenza d’appello che si limiti a “confermare la sentenza di primo grado” senza riprodurne e valutare criticamente il contenuto — e senza spiegare perché i motivi di gravame non colgano nel segno — è nulla. Per il contribuente è un motivo di ricorso concreto ogni volta che il giudice d’appello liquida l’impugnazione con un rinvio apodittico alla decisione di prime cure; per l’amministrazione e per i giudici di merito è la conferma che la motivazione per relationem regge solo se rende verificabile il percorso logico che conduce alla conferma.
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