IVA e triangolazioni unionali improprie: la prima cessione dall’operatore extra-UE e’ fuori campo IVA, solo la seconda e’ importazione (Cassazione Tributaria 8129/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 8129 del 1 aprile 2026 (R.G.N. 20533/2016) — Presidente Roberto Succio, Relatrice Raffaella Brogi

Il principio di diritto

In materia di IVA, salvo che l’amministrazione finanziaria contesti il ricorrere di un’ipotesi di elusione o di abuso del diritto, in caso di triangolazioni unionali improprie — nelle quali un operatore avente sede fuori dall’Unione europea esegua una cessione in favore di un operatore avente sede in uno Stato membro, che ceda a sua volta i beni a un altro operatore residente in un diverso Stato membro, e i beni siano presentati alla dogana all’interno del territorio di quest’ultimo — deve ritenersi che la prima cessione sia avvenuta fuori campo IVA, in quanto priva del requisito della territorialità, non essendo i beni entrati nel paese in cui risiede il primo cessionario; solo la seconda cessione integra un’importazione, rendendo esigibile il pagamento dell’IVA e corretta la detrazione dell’imposta da parte del secondo cessionario.

Il fatto

L’Agenzia delle entrate rettificava le dichiarazioni IVA di una società italiana (filiale di un gruppo) per gli anni 2007 e 2008. La casa madre statunitense cedeva i beni al distributore olandese, che li rivendeva alla filiale italiana; in alcuni casi i beni erano spediti direttamente in Italia, dove venivano immessi in libera pratica tramite uno spedizioniere che anticipava i dazi. La filiale italiana registrava la bolletta doganale e detraeva l’IVA. Secondo l’Ufficio l’operazione non era né un acquisto intracomunitario né un’importazione diretta della contribuente, con conseguente illegittima detrazione. La CTR della Lombardia annullava gli avvisi; l’Agenzia ricorreva con due motivi.

La motivazione

Entrambi i motivi sono infondati. Sul primo (motivazione apparente), la Corte rileva che la sentenza d’appello espone un percorso argomentativo individuabile, incentrato sulla circostanza dirimente dell’immissione in libera pratica dei beni in Italia. Sul secondo (violazione della disciplina IVA), la Corte qualifica l’operazione come triangolazione unionale impropria, caratterizzata dalla presenza di un operatore extraunionale.

La questione dirimente è la qualificazione della prima cessione (USA-Olanda): essa è avvenuta fuori campo IVA, poiché i beni non sono stati introdotti in Olanda, ma sono entrati nel territorio unionale solo con la presentazione alla dogana italiana e l’immissione in libera pratica nello Stato di residenza del secondo cessionario. Non essendo stata contestata dall’Amministrazione alcuna elusione o abuso, la Corte dà continuità al principio per cui, ai fini dell’IVA sulle importazioni, rileva chi abbia provveduto allo sdoganamento, restando indifferenti le attività realizzate fuori dal territorio dello Stato. Il ricorso è rigettato.

Implicazioni pratiche

Nelle catene di fornitura che partono da un fornitore extra-UE e passano per un operatore UE prima di raggiungere l’acquirente finale in un altro Stato membro, la collocazione dell’IVA dipende da dove i beni entrano fisicamente nel territorio unionale. Se i beni sono presentati alla dogana e immessi in libera pratica nello Stato del secondo cessionario, la prima cessione (extra-UE verso UE) resta fuori campo IVA per difetto di territorialità, e solo la seconda integra un’importazione: è quindi legittima l’IVA assolta in dogana e corretta la detrazione da parte dell’acquirente finale che ha curato lo sdoganamento. Il criterio pratico è l’identità di chi sdogana e immette i beni in consumo, non la titolarità formale dei rapporti negoziali a monte. Resta ferma la possibilità per l’Amministrazione di contestare, ove ne ricorrano i presupposti, ipotesi di elusione o abuso del diritto, che qui però non erano state dedotte.

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