Notifica dell’appello in proprio ex l. 53/1994: senza i dati del mittente è nulla e l’appello è inammissibile (Cass. civ. n. 28571/2025)

Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza n. 28571/2025, pubblicata il 28 ottobre 2025 (R.G.N. 4585/2022; camera di consiglio del 2 luglio 2025; Presidente Lina Rubino, Relatore Gabriele Positano).

Il principio di diritto

L’attività di notificazione svolta dall’avvocato ai sensi della legge n. 53 del 1994, priva dei requisiti prescritti – tra cui, per gli atti notificati prima dell’iscrizione a ruolo, l’indicazione sull’avviso di ricevimento della parte istante quale mittente (art. 3, comma 2) – è nulla e non inesistente; la nullità, rilevabile d’ufficio, è sanata solo dalla tempestiva costituzione dell’intimato. In mancanza, l’inottemperanza all’ordine di rinnovazione impartito con termine perentorio ex art. 291 c.p.c. comporta l’inammissibilità dell’impugnazione.

Il fatto

Nell’ambito di una controversia per il risarcimento dei danni da sinistro stradale, l’appellante notificava l’atto di appello in proprio, ai sensi della legge n. 53/1994, omettendo di indicare sull’avviso di ricevimento il nominativo della parte istante, l’ufficio giudiziario e la sezione. La Corte d’appello di Roma, rilevata la nullità della notifica e disposta la rinnovazione con termine perentorio ex art. 291 c.p.c., dichiarava l’appello inammissibile per la mancata ottemperanza. L’appellante ricorreva per cassazione con due motivi.

La motivazione

La Corte rigetta il ricorso. Pur presentando profili di inammissibilità per carente esposizione dei fatti (art. 366, n. 3, c.p.c.), il ricorso è valutabile perché la questione è esclusivamente preliminare. Il primo motivo è inammissibile ex art. 366, n. 6, c.p.c., per omessa specifica indicazione del contenuto dell’ordinanza censurata. Il secondo è infondato: la notifica in proprio ex l. n. 53/1994 priva dei dati del mittente è nulla; non essendosi l’intimato costituito, la nullità non era sanata, sicché l’inottemperanza all’ordine di rinnovazione con termine perentorio ha correttamente condotto all’inammissibilità dell’appello.

Esito: la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Implicazioni pratiche

Chi notifica in proprio ex legge n. 53/1994 deve rispettare rigorosamente i requisiti formali, a partire dall’indicazione della parte istante come mittente sull’avviso di ricevimento: l’omissione rende la notifica nulla. La nullità è sanabile solo dalla costituzione dell’intimato; diversamente, il termine perentorio per la rinnovazione è l’ultima occasione, e la sua violazione costa l’inammissibilità dell’impugnazione.

Scarica il PDF del provvedimento

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *