Capitali nei paradisi fiscali: la presunzione di evasione non è retroattiva, ma il raddoppio dei termini di accertamento sì (Cass. civ. n. 28666/2025)
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 28666/2025 (c.c. 23/09/2025, dep. 29/10/2025; R.G.N. 12387/2017) — Presidente Aldo Carrato, Relatore Alessandro Farolfi.
Il principio di diritto
La presunzione legale di evasione prevista dall’art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009 ha natura sostanziale e non è applicabile retroattivamente agli anni di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore; ciò non preclude però all’Ufficio di provare l’esistenza di redditi non dichiarati, detenuti occultamente in paesi a fiscalità privilegiata, ricorrendo a presunzioni semplici gravi, precise e concordanti. Il raddoppio dei termini di accertamento ex art. 12, comma 2-bis, ha invece natura processuale e si applica anche ai periodi d’imposta precedenti al 1° luglio 2009, indipendentemente dall’applicabilità della presunzione legale.
Il fatto
Un contribuente impugnava l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2003, fondato su capitali detenuti in Svizzera: il nominativo e il conto estero erano stati rinvenuti presso un notaio svizzero, dato rimasto incontestato. La CTP di Milano accoglieva il ricorso; la CTR di Milano, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, riformava la decisione. Il contribuente ricorreva per cassazione con sei motivi, deducendo tra l’altro l’inapplicabilità retroattiva dell’art. 12, commi 2 e 2-bis, d.l. n. 78/2009 all’annualità 2003.
La motivazione
Infondato il primo motivo, sull’omessa pronuncia circa l’inammissibilità dell’appello: la decisione del merito comporta una statuizione implicita di rigetto dell’eccezione, censurabile semmai come violazione di legge, non ex art. 360 n. 4 c.p.c. (Cass. n. 25710/2024; n. 20718/2018; n. 29191/2017). Inammissibile il terzo motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., che non individua un fatto storico decisivo ma contesta il mancato accoglimento di argomentazioni difensive (Cass. n. 2961/2025; n. 17005/2024).
Parzialmente fondati i motivi secondo, quarto e quinto. Quanto alla motivazione dell’avviso, il nucleo delle contestazioni era pienamente comprensibile e la prova del credito tributario può essere data anche in giudizio (Cass. n. 16625/2025; n. 730/2025). Nel merito, la giurisprudenza più recente ha chiarito che la presunzione dell’art. 12, comma 2, ha natura sostanziale — attiene alle regole probatorie sostanziali, e una diversa lettura pregiudicherebbe il diritto di difesa ex artt. 3 e 24 Cost. — e vale quindi solo dal periodo d’imposta 2009 (Cass. n. 5964/2024; n. 2990/2024; n. 33965/2023; n. 7957/2021). Resta però utilizzabile la prova per presunzioni semplici ex artt. 2727 ss. c.c., come affermato nei casi della c.d. lista Falciani (Cass. n. 33893/2019; n. 2990/2024; n. 18061/2024). Il raddoppio dei termini ex comma 2-bis ha invece natura procedimentale e si applica anche ad anni precedenti al 2009 (Cass. n. 16613/2025; n. 18061/2024; n. 2990/2024).
Infondato infine il sesto motivo, sulla pretesa violazione della libera circolazione dei capitali ex artt. 63 e 64 TFUE: sono ammesse le disposizioni interne giustificate da ragioni di interesse generale, tra cui l’efficacia dei controlli fiscali (CGUE 24 novembre 2016, C-464/14, SECIL), e la Svizzera rientrava all’epoca nella black list ex d.m. 21 novembre 2001. La Corte accoglie quindi i motivi 2, 4 e 5 nei sensi di cui in motivazione, rigetta il primo e il sesto, dichiara inammissibile il terzo, e cassa con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, anche per le spese.
Implicazioni pratiche
Per i contenziosi su capitali esteri relativi ad annualità ante 2009 la partita si gioca su un doppio binario: la presunzione legale di evasione non è invocabile dall’Ufficio, ma l’accertamento sopravvive se fondato su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti — e la riconducibilità non contestata del conto estero al contribuente pesa in modo decisivo. Sul versante dei termini, l’eccezione di decadenza non può fare affidamento sull’irretroattività: il raddoppio ex comma 2-bis, avendo natura processuale, copre anche le annualità anteriori. La difesa del contribuente deve quindi concentrarsi sulla tenuta del quadro indiziario, non sulla retroattività delle norme.
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