Danni da fauna selvatica: nessun risarcimento automatico, il danneggiato deve provare l’esatta dinamica del sinistro (Cass. 2526/2026)
Corte di Cassazione, Sez. III civile, sentenza n. 2526 del 5 febbraio 2026 (R.G.N. 4352/2022) — Presidente Franco De Stefano, Relatore Augusto Tatangelo.
Il principio di diritto
I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla pubblica amministrazione a norma dell’art. 2052 c.c., con legittimazione passiva esclusiva della Regione. In caso di incidente stradale tra un veicolo e un animale, l’art. 2052 c.c. non pone alcuna presunzione a favore del danneggiato, ma solo un criterio di imputazione oggettiva: il danneggiato deve dunque provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’esatta e completa dinamica del sinistro e la sua riconducibilità causale al comportamento dell’animale, senza che possa operare alcun automatico riparto della responsabilità per metà in virtù di “due presunzioni concorrenti”, in realtà insussistenti. Il giudice deve sempre valutare, anche d’ufficio ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., l’incidenza causale della condotta di guida del conducente, ferma restando la presunzione di colpa di cui all’art. 2054, comma 1, c.c..
Il fatto
Una società agiva contro la Regione Marche per il risarcimento dei danni al proprio veicolo, subiti in un incidente stradale che assumeva causato da un cinghiale. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda nei soli confronti della Regione; il Tribunale di Macerata, in riforma, la rigettava, avendo accertato che il conducente aveva violato le norme sulla circolazione (distanza di sicurezza e velocità non adeguata) e che l’evento era ascrivibile alla sua condotta colposa. La società ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La motivazione
La Corte coglie l’occasione per comporre una disarmonia interna alla propria giurisprudenza sugli oneri probatori nella fattispecie degli incidenti tra veicoli e animali. Chiarisce che tra gli artt. 2052 e 2054, comma 1, c.c. non sussiste un “concorso fra presunzioni”: l’art. 2052 c.c. non prevede alcuna presunzione, ma un criterio di imputazione oggettivo. Il danneggiato deve pertanto fornire la prova dell’esatta, precisa e completa dinamica dell’incidente, tale da consentire al giudice di valutare, senza automatismi presuntivi, la concreta interrelazione tra il comportamento dell’animale e la condotta di guida del conducente. In difetto di tale prova, la domanda risarcitoria non può essere accolta, neppure parzialmente, non esistendo alcuna presunzione che riconduca al fatto dell’animale ogni interazione con l’uomo. Va inoltre esclusa la conseguenza applicativa del riconoscimento automatico della metà del danno.
La Corte precisa altresì che, in ogni ipotesi di responsabilità oggettiva, il giudice deve sempre valutare, anche d’ufficio ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., l’incidenza causale della condotta del danneggiato, con proporzionale diminuzione o esclusione del risarcimento ove essa abbia concorso a determinare l’evento. Nel caso concreto la decisione del Tribunale è risultata conforme a tali principi: il giudice di merito aveva ritenuto insufficiente la prova della dinamica fornita dalla parte attrice e, comunque, aveva accertato che l’incidente era attribuibile alla condotta colposa del conducente. Trattandosi di apprezzamenti di fatto sorretti da adeguata motivazione, le censure si risolvevano in un’inammissibile richiesta di rivalutazione delle prove. In dispositivo la Corte rigetta il ricorso e condanna la società alle spese in favore della Regione Marche.
Implicazioni pratiche
Chi subisce danni in un incidente con fauna selvatica non ottiene un risarcimento automatico dalla Regione: deve ricostruire e provare con precisione la dinamica del sinistro, dimostrando che l’evento è riconducibile al comportamento dell’animale e non alla propria guida. La sentenza cancella la prassi del riconoscimento del danno “al 50%” fondata su presunzioni concorrenti e valorizza il ruolo, anche officioso, dell’art. 1227 c.c.: la condotta di guida imprudente — eccesso di velocità, mancata distanza di sicurezza — può escludere del tutto la responsabilità dell’amministrazione.
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