Mandato di arresto europeo: prima della consegna vanno accertati la natura del mandato e il rischio concreto di trattamento inumano nelle carceri dello Stato emittente (Cass. pen. n. 33397/2025)

Corte Suprema di Cassazione, Sesta Sezione Penale, sentenza n. 33397/2025, decisa il 7 ottobre 2025 e depositata l’8 ottobre 2025, R.G.N. 30588/2025. Presidente Ercole Aprile, Relatrice Debora Tripiccione.

Il principio di diritto

In tema di mandato di arresto europeo, dall’atto deve emergere con chiarezza la natura, processuale o esecutiva, del mandato e, ove esecutivo, la specifica indicazione dell’entità della pena inflitta (art. 6, comma 1, lett. f, legge n. 69 del 2005). Inoltre, di fronte a specifiche allegazioni sulle carenze del sistema penitenziario dello Stato emittente, corroborate da elementi oggettivi, attendibili, precisi e aggiornati, l’autorità giudiziaria di esecuzione deve verificare in modo concreto se il consegnando corra un rischio reale di trattamento inumano o degradante (art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), richiedendo all’autorità emittente informazioni complementari sull’istituto o sugli istituti in cui la persona sarà effettivamente reclusa e sul regime detentivo cui sarà sottoposta; informazioni generiche, o riferite a un solo istituto quando non è certo dove la persona sarà detenuta, non sono idonee a escludere tale rischio.

Il fatto

La Corte d’appello di Bologna disponeva la consegna di una persona all’autorità giudiziaria ungherese in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso per reati di facilitazione dell’immigrazione clandestina e di falso. Il consegnando ricorreva per cassazione con tre motivi, deducendo: l’incerta natura del mandato (processuale o esecutiva); l’incongruenza dell’indicazione della pena (dodici anni nel mandato, a fronte di una condanna a due anni da lui riferita); l’omessa verifica del rischio derivante dalle condizioni carcerarie ungheresi, pur avendo egli allegato specifica documentazione. Il Procuratore Generale concludeva per l’inammissibilità del ricorso.

La motivazione

La Corte ha ritenuto fondati tutti e tre i motivi. Gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale erano inidonei a determinare la natura del mandato, non potendosi escludere che la richiesta di consegna attenesse alla fase cautelare anziché a quella esecutiva; e l’indicazione della pena in dodici anni appariva frutto di un cumulo materiale delle pene edittali, adeguata solo per un mandato processuale e non per uno esecutivo, che richiede la specifica entità della pena inflitta. Quanto alle condizioni carcerarie, richiamati i principi della Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenze Aranyosi e Caldararu e Dorobantu), a fronte di allegazioni specifiche e coerenti con carenze sistemiche già rilevate dalla Corte EDU, la Corte d’appello si era limitata a informazioni relative a un solo istituto, senza certezza sul luogo effettivo di reclusione né sul regime detentivo applicabile: elementi insufficienti a escludere il rischio di trattamenti inumani o degradanti.

Esito: la Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Bologna, che rivaluterà la domanda di consegna previa acquisizione, dallo Stato emittente, di precise informazioni sulla natura del mandato (ed entità della pena se esecutivo), sull’istituto o sugli istituti di reclusione e sul regime detentivo cui il consegnando sarà sottoposto.

Implicazioni pratiche

La pronuncia rafforza le garanzie nella procedura di consegna. Il mutuo riconoscimento non è automatico: se il mandato non chiarisce la propria natura o l’entità della pena, o se emergono allegazioni serie sulle condizioni carcerarie dello Stato emittente, il giudice italiano deve sospendere la decisione e richiedere informazioni complementari mirate, verificando in concreto il rischio di trattamento inumano o degradante nell’istituto in cui la persona sarà effettivamente reclusa. Per la difesa, allegare fonti oggettive e aggiornate sulle carenze penitenziarie è un passaggio decisivo per attivare questo controllo.

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