Cassazione, sent. n. 39411/2025: restituzione di beni sequestrati, la richiesta va prima al pubblico ministero, non al GIP
Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, sent. n. 39411/2025, c.c. 3 dicembre 2025, dep. 5 dicembre 2025, R.G. n. 20019/2025, Pres. De Amicis, Rel. D’Arcangelo.
I fatti
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, previa acquisizione del parere contrario del Pubblico Ministero, aveva rigettato l’istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, disposto nell’ambito di un’indagine per esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p., nella specie di osteopata).
Il ricorso
Il ricorrente lamentava, con unico motivo, l’inosservanza dell’art. 263, commi 4 e 5, c.p.p. e il difetto di motivazione, sostenendo che il provvedimento del GIP fosse affetto da nullità assoluta per incompetenza funzionale: durante le indagini preliminari, infatti, la competenza a decidere sulla restituzione dei beni sequestrati spetterebbe unicamente al Pubblico Ministero, con possibilità di opposizione al GIP solo avverso l’eventuale decreto di rigetto di quest’ultimo.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso, confermando un orientamento costante (tra le altre, Sez. 2, n. 6976/2022; Sez. 3, n. 9986/2019): in tema di sequestro probatorio, durante la fase delle indagini preliminari la restituzione delle cose sequestrate può essere richiesta solo al Pubblico Ministero procedente, che decide con decreto motivato; solo avverso il decreto di rigetto di quest’ultimo è ammessa opposizione al giudice per le indagini preliminari, che decide con rito camerale ex art. 127 c.p.p.
Se l’interessato si rivolge direttamente al GIP, saltando il passaggio necessario dal Pubblico Ministero, il provvedimento del giudice è affetto da nullità assoluta per incompetenza funzionale — e ciò a prescindere dal fatto che, nel caso di specie, fosse stato lo stesso ricorrente ad aver adito direttamente il GIP: la nullità, attenendo alla competenza funzionale, è rilevabile anche d’ufficio e non è sanata dall’iniziativa dell’interessato che l’ha determinata.
In tema di sequestro probatorio, la restituzione delle cose sequestrate può essere richiesta, durante la fase delle indagini preliminari, al solo pubblico ministero procedente; solo in sede di opposizione avverso l’eventuale decreto di rigetto di quest’ultimo l’interessato può rivolgersi al giudice per le indagini preliminari. Il provvedimento emesso dal GIP su istanza proposta direttamente a lui è affetto da nullità assoluta per incompetenza funzionale.
L’esito
La Cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, competente a decidere sull’istanza di restituzione.
Perché questa decisione conta, in pratica
Un criterio procedurale di immediato rilievo pratico per chi assiste indagati in fase di indagini preliminari: la richiesta di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio va sempre rivolta in prima battuta al Pubblico Ministero, riservando il ricorso al GIP alla sola fase di opposizione avverso un eventuale diniego. Un errore sulla sequenza procedurale — come accaduto nel caso di specie, paradossalmente per iniziativa dello stesso interessato — comporta la nullità assoluta del provvedimento e un allungamento dei tempi, poiché occorre ripartire dalla richiesta corretta al PM.