Minimale contributivo dovuto anche per i permessi non retribuiti concordati con il lavoratore (Cass. civ. n. 28748/2025)
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 28748/2025 (c.c. 9 ottobre 2025, dep. 30 ottobre 2025; R.G.N. 3457/2022) — Presidente Fabrizia Garrì, Relatore Fabrizio Gandini
Il principio di diritto
In tema di minimale contributivo ex art. 1 del d.l. n. 338/1989, convertito dalla l. n. 389/1989, la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro (Cass. n. 15120/2019, che, sulla scorta di Cass. n. 13650/2019, ha superato il diverso principio di Cass. n. 24109/2018; v. anche Cass. n. 4676/2021 e Cass. n. 8106/2023).
Il fatto
L’INPS pretendeva da una società cooperativa l’assoggettamento al c.d. minimale contributivo anche dei periodi di mancato svolgimento della prestazione lavorativa imputabili a «permesso non retribuito». Il Tribunale di Milano rigettava in parte qua la domanda della cooperativa; la Corte d’appello di Milano (sent. n. 950/2021), pur riformando in parte la decisione, confermava sul punto le statuizioni di primo grado. La cooperativa ricorreva per cassazione con un unico motivo — violazione dell’art. 1 del d.l. n. 338/1989 e dell’art. 2094 cod. civ. —, sostenendo che nessuna contribuzione fosse dovuta per i periodi di sospensione concordata della prestazione, fatti salvi i casi di illegittima interruzione o unilaterale sospensione del rapporto. L’INPS resisteva con controricorso.
La motivazione
La Corte dà continuità al proprio orientamento costante: l’obbligo contributivo sul minimale prescinde dalla corresponsione della retribuzione quando l’assenza dal lavoro non trova titolo nella legge o nella contrattazione collettiva, ma in un accordo individuale riconducibile a una libera scelta del datore. La corte territoriale aveva espressamente applicato i principi di Cass. n. 13650/2019, confermati da tutte le pronunce successive (Cass. n. 15120/2019, n. 4676/2021, n. 8106/2023), e non sussiste alcun ragionevole motivo per discostarsi dall’orientamento ormai consolidato.
Implicazioni pratiche
Per i datori di lavoro — cooperative incluse — i permessi non retribuiti concessi in forza di semplici accordi individuali non abbattono l’imponibile: l’INPS può esigere i contributi sul minimale come se la prestazione fosse stata resa. La leva difensiva sta tutta nella fonte della sospensione: solo le assenze giustificate dalla legge o dal contratto collettivo (aspettative tipizzate, congedi normati) sospendono l’obbligo contributivo. Prima di gestire cali di attività con permessi non retribuiti «concordati», va messa in conto la pretesa contributiva integrale, oltre al rischio sanzioni: gli strumenti tipici (ammortizzatori, contratti di solidarietà) restano l’unica via sicura.
Esito: ricorso rigettato; la ricorrente è condannata alle spese del giudizio di legittimità (euro 5.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, esborsi per euro 200,00 e accessori), con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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