Riders ed etero-organizzazione: l’art. 2 del d.lgs. 81/2015 estende la tutela del lavoro subordinato; il mezzo proprio non esclude il carattere personale della prestazione (Cass. civ. n. 28772/2025)

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 28772/2025, pubblicata il 31 ottobre 2025 (udienza del 24 settembre 2025), R.G.N. 14002/2022. Presidente Antonio Manna, Relatore Francescopaolo Panariello.

Il principio di diritto

L’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015 non introduce un tertium genus tra lavoro autonomo e subordinato, ma una “norma di disciplina” che rende applicabile la tutela propria del lavoro subordinato a rapporti legittimamente pattuiti come autonomi, quando ricorrano congiuntamente la continuità, il carattere personale della prestazione e l’etero-organizzazione. Il carattere esclusivamente personale della prestazione non è escluso dall’uso di un mezzo proprio (bicicletta o motociclo) da parte del rider, rilevando a tal fine solo l’assenza della facoltà di avvalersi di propri ausiliari; la proprietà del mezzo e i relativi costi attengono alla qualificazione del rapporto come autonomo, non alla disciplina applicabile. Il riferimento a “tempi e luoghi di lavoro” è meramente esemplificativo, sicché sussiste etero-organizzazione anche quando il committente determini unilateralmente il quando e il dove della prestazione personale e continuativa, per il tramite di piattaforme digitali e algoritmi.

Il fatto

Alcuni riders, che avevano lavorato per una società di consegna a domicilio in virtù di plurimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato, chiedevano l’accertamento della natura subordinata dei rapporti o, in subordine, la sussistenza di rapporti ex art. 2 del d.lgs. n. 81/2015, con applicazione del relativo CCNL e differenze retributive. Il Tribunale di Torino riconosceva il diritto alla disciplina del lavoro subordinato ex art. 2 d.lgs. 81/2015 e alle conseguenti differenze; la Corte d’appello di Torino rigettava l’appello della società, valorizzando l’etero-organizzazione del servizio, gestito tramite piattaforma digitale e algoritmo. La società (quale incorporante della datrice di lavoro) ricorreva per cassazione con tre motivi; i riders resistevano con controricorso.

La motivazione

La Corte ha rigettato il ricorso, in continuità con la giurisprudenza inaugurata da Cass. n. 1663/2020. Il primo motivo, sul carattere personale, è infondato: la controversia non attiene alla qualificazione del rapporto (che resta autonomo), ma alla disciplina applicabile; la proprietà del mezzo non incide sul carattere personale, che è escluso solo dalla facoltà di avvalersi di ausiliari, nella specie insussistente. Il secondo motivo, sulla continuità, è infondato: il requisito va inteso in senso ampio, ed era stato accertato in fatto, anche valorizzando la facoltà datoriale di scegliere un rider diverso da quello candidatosi per la consegna. Il terzo motivo, sull’etero-organizzazione, è in parte infondato e in parte inammissibile: il riferimento a tempi e luoghi di lavoro è esemplificativo e l’etero-organizzazione sussiste anche quando il committente determini unilateralmente quando e dove eseguire la prestazione; per il resto la censura mirava a rivalutare l’accertamento di fatto, adeguatamente motivato dalla Corte territoriale.

Esito: la Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 10.500 euro, con attribuzione ai difensori antistatari, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Implicazioni pratiche

La sentenza consolida la tutela dei riders delle piattaforme digitali. L’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 opera come norma di disciplina: anche un rapporto legittimamente autonomo, se etero-organizzato, continuativo e personale, va assoggettato alla disciplina del lavoro subordinato, con le relative tutele retributive. Non conta che il rider usi un mezzo proprio, né che manchi un obbligo di disponibilità: ciò che rileva è l’etero-organizzazione, che può realizzarsi anche tramite l’algoritmo e la piattaforma che determinano tempi, luoghi e modalità della consegna. Un punto fermo per il contenzioso della gig economy.

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