Licenziamento disciplinare: se la contestazione è generica le giustificazioni non consumano la difesa e il termine per sanzionare non decorre (Cass. 11266/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 11266/2026, pubblicata il 27 aprile 2026 (R.G.N. 3084/2024, riunito al R.G.N. 10094/2025) — pubblica udienza del 27 gennaio 2026, Presidente Margherita Maria Leone, Relatore Carla Ponterio.
Il principio di diritto
In tema di licenziamento disciplinare, il termine per l’irrogazione della sanzione decorre dal momento in cui il lavoratore rende le giustificazioni scritte soltanto se con esse egli abbia potuto compiutamente esercitare il diritto di difesa; ciò presuppone una contestazione dell’addebito puntuale e specifica, poiché le giustificazioni possono concretizzare un compiuto esercizio della difesa solo a fronte di una contestazione che lo consenta. Se la contestazione è generica e il lavoratore non è stato in grado di difendersi, le giustificazioni non consumano il diritto di difesa.
Il fatto
In due giudizi riuniti, una società datrice impugnava la sentenza della Corte d’appello che aveva dichiarato tardivo un licenziamento disciplinare. La Corte territoriale aveva ritenuto che il lavoratore, avendo presentato una lettera di giustificazioni lo stesso giorno della contestazione — senza chiedere di essere sentito né riservarsi ulteriori memorie — avesse esaurito il diritto di difesa; da quel momento decorreva il termine, previsto dall’art. 30 del CCNL e dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, per irrogare la sanzione, spirato prima del recesso. La società ricorse, deducendo, tra l’altro, che le giustificazioni scritte consumano la difesa solo in caso di espressa rinuncia ad essere sentiti.
La motivazione
La Corte conferma l’interpretazione dell’art. 30 del CCNL data dal giudice d’appello — il termine per l’irrogazione decorre dal momento in cui il lavoratore rende le giustificazioni, se con esse ha compiutamente esercitato il diritto di difesa — ma accoglie il motivo che denuncia l’errore di sussunzione: la stessa Corte d’appello aveva accertato che, a causa della genericità della contestazione dell’addebito, il lavoratore non era stato in grado di difendersi. Poiché le giustificazioni possono concretizzare un compiuto esercizio del diritto di difesa solo se a monte vi è una contestazione puntuale, in presenza di una contestazione generica esse non consumano la difesa e il termine per irrogare la sanzione non decorre da esse. È invece inammissibile la censura sull’omesso esame della richiesta di audizione, non risultando dove e come fosse stata dedotta nel merito. Sono rigettati gli altri motivi, tra cui, nel secondo ricorso, quello sul riparto dell’onere della prova relativo ai dati di orario.
Esito: accoglie il terzo motivo del ricorso r.g. 3084/2024, rigetta i primi due e dichiara assorbiti i restanti; rigetta il primo motivo del ricorso r.g. 10094/2025, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione.
Implicazioni pratiche
La tempestività del licenziamento disciplinare si misura sul concreto esercizio del diritto di difesa, che a sua volta presuppone una contestazione dell’addebito specifica e puntuale: se la contestazione è generica, le giustificazioni non “consumano” la difesa e il datore non può far decorrere da esse il termine per il recesso. Il principio è rilevante per la corretta gestione del procedimento disciplinare da parte del datore e per la difesa del lavoratore di fronte a contestazioni indeterminate.
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