Mobilità scolastica: il docente che assiste il genitore disabile non ha diritto alla precedenza assoluta nei trasferimenti interprovinciali; legittima la graduazione del CCNI (Cass. 23386/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 23386/2026 (deposito 2026) – Mobilità del personale scolastico, precedenza del docente che assiste il genitore disabile e limiti alla tutela del caregiver.

Il principio di diritto

Non si pone in contrasto con l’art. 33 della legge n. 104 del 1992 la contrattazione collettiva che, nel disciplinare le modalità di attuazione della mobilità territoriale, definitiva o provvisoria, operi una graduazione in ragione del legame esistente con la persona affetta da disabilità, sulla base di valutazioni, espresse secondo un criterio di normalità, che tengano conto non della sola gravità delle condizioni di salute dell’assistito, ma anche del ruolo che l’aspirante al trasferimento svolge nel nucleo familiare. Il diritto di precedenza riconosciuto ‘ove possibile’ implica un bilanciamento degli interessi coinvolti e non attribuisce al caregiver un diritto soggettivo assoluto alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali.

Il fatto

Un docente che assiste il genitore in situazione di grave disabilità otteneva, in primo e secondo grado, la disapplicazione delle clausole del CCNI sulla mobilità (a.s. 2016/2017) nella parte in cui non gli riconoscevano una precedenza assoluta nella sede di destinazione in caso di mobilità interprovinciale, ritenute in contrasto con l’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 e con l’art. 601 del d.lgs. n. 297/1994. Il Ministero ricorreva per cassazione con un unico motivo. La causa era stata rinviata a nuovo ruolo in attesa delle pronunce della Corte di giustizia UE (poi intervenute con le sentenze C-38/24 e C-597/24 sulla discriminazione del caregiver e sulla mobilità dei docenti disabili).

La motivazione

Il motivo del Ministero e’ fondato. L’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, riconoscendo il diritto di scegliere la sede ‘ove possibile’, non attribuisce un diritto soggettivo assoluto e illimitato, ma evoca un necessario bilanciamento tra interessi tutti costituzionalmente protetti; l’art. 601 del d.lgs. n. 297/1994, che richiama gli artt. 21 e 33 della legge n. 104/1992, non ha carattere di specialità e non accentua la tutela rispetto alla disciplina generale. Il CCNI non esclude la tutela del caregiver, ma la gradua: riconosce punteggi aggiuntivi e la precedenza nelle assegnazioni provvisorie e nei trasferimenti infraprovinciali, limitando quella interprovinciale ai vincoli assistenziali più stringenti. Tale graduazione, frutto della contrattazione collettiva quale sede di composizione dei conflitti, non integra discriminazione (ne’ diretta, ne’ indiretta, ne’ associata) ed e’ coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, che distingue il divieto di discriminazione per associazione alla disabilità – fondato sulla direttiva 2000/78 – dall’attribuzione di precedenze nella mobilità, rimessa alle scelte nazionali, fermo l’obbligo di accomodamenti ragionevoli ex art. 5, da misurare pero’ sulle singole situazioni concrete. Nella specie il lavoratore aveva fondato la domanda solo sull’asserita nullità della contrattazione, senza dedurre nulla sulla propria situazione concreta. La stessa estensione della precedenza ai trasferimenti interprovinciali operata dal successivo CCNI 2025-2028 conferma che tale precedenza non discendeva automaticamente dalla legge, ma richiedeva una specifica scelta contrattuale.

Esito: la Corte accoglie il ricorso del Ministero, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del lavoratore; compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Implicazioni pratiche

Il docente che assiste il genitore gravemente disabile conserva il diritto di precedenza negli spostamenti infraprovinciali e nelle assegnazioni provvisorie, ma non vanta un diritto soggettivo assoluto alla precedenza nei trasferimenti definitivi interprovinciali: la contrattazione collettiva può legittimamente graduare la tutela secondo il tipo di legame assistenziale e le esigenze organizzative. Per far valere una tutela ulteriore non basta invocare la nullità delle clausole del CCNI o l’art. 601 del d.lgs. n. 297/1994; occorre dedurre e documentare la situazione concreta, poiché e’ su di essa che si misura l’obbligo di accomodamento ragionevole ex art. 5 della direttiva 2000/78. Va inoltre verificato il ricorso all’assegnazione provvisoria e la ricorrenza delle condizioni contrattuali (referente unico, impossibilità oggettiva di altri familiari, fruizione dei permessi).

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