Spese di lite e doppia impugnazione del provvedimento sulla competenza: la questione rimessa alla pubblica udienza (Cass. civ. n. 27753/2025)
Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza interlocutoria n. 27753/2025, pubblicata il 17 ottobre 2025 (R.G.N. 21741/2021; camera di consiglio del 2 ottobre 2025; Presidente Lina Rubino, Relatore Paolo Spaziani). Si tratta di un’ordinanza interlocutoria: la Corte non decide la controversia, ma rimette la causa alla pubblica udienza. Nulla è quindi stato ancora deciso nel merito della questione.
La questione rimessa
Se, in ipotesi di doppia impugnazione (ordinaria e con regolamento di competenza) del provvedimento dichiarativo di incompetenza con omessa liquidazione delle spese, il giudice dell’impugnazione ordinaria – dopo aver sospeso la causa ex art. 295 c.p.c. in ragione del carattere pregiudiziale della decisione sul regolamento e a seguito di riassunzione dopo l’accoglimento dell’istanza – sia tenuto, con la sentenza conclusiva, a regolare le relative spese ex art. 91 c.p.c., oppure se su di esse debba provvedere, con la sentenza definitiva all’esito del giudizio riassunto, il giudice già dichiaratosi erroneamente incompetente.
Il contesto processuale
Nell’ambito di una controversia successoria tra fratelli, relativa a un contratto di comodato ventennale concluso dal padre poco prima della morte, il Tribunale adito dichiarava la propria incompetenza territoriale senza provvedere sulle spese, rinviandone la liquidazione «al definitivo». Il provvedimento veniva impugnato sia con regolamento di competenza sia con appello, quest’ultimo diretto a ottenere la liquidazione delle spese. Sospeso il giudizio d’appello ex art. 295 c.p.c., la Corte di cassazione accoglieva il regolamento e dichiarava la competenza del primo giudice; riassunta la causa, la Corte d’appello dichiarava «nulla doversi provvedere», ritenendo che alle spese dovesse provvedere il giudice competente all’esito del giudizio riassunto. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi.
Il rinvio alla pubblica udienza
Ritenuta la peculiare rilevanza processuale della questione – che trova un aggancio dogmatico nei principi affermati dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 6 luglio 2005, n. 14205) e consolidatisi nelle successive pronunce conformi, ma che non risulta mai affrontata negli specifici termini dalla giurisprudenza di legittimità – il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per la trattazione in pubblica udienza e ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo.
Segnalazione a fini informativi. Con questa ordinanza interlocutoria la Corte non enuncia alcun principio di diritto né decide il merito: si limita a rimettere la questione alla pubblica udienza. Se ne darà conto all’esito della successiva decisione.