Scambio elettorale politico-mafioso: quattro anni di «tempo silente» e le dimissioni del sindaco fanno cadere la misura cautelare (Cass. pen. n. 33511/2025)
Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, sentenza n. 33511/2025 (c.c. 03/07/2025, dep. 09/10/2025; R.G.N. 15332/2025) — Presidente Pierluigi Di Stefano, Relatore Massimo Ricciarelli.
Il principio di diritto
Anche in presenza della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, c.p.p., il rilevante lasso temporale trascorso dai fatti (c.d. tempo silente) è elemento idoneo a incidere sulla configurabilità dei pericula libertatis; ove ad esso si aggiungano le tempestive dimissioni dalla carica e il trasferimento della residenza lontano dal contesto in cui è maturato il patto illecito, senza segnali di persistente interessenza con ambienti criminali, viene meno l’attualità del pericolo di recidiva e la misura cautelare deve essere annullata.
Il fatto
Il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, confermava gli arresti domiciliari applicati dal G.i.p. a un ex sindaco per il reato di scambio elettorale politico-mafioso ex art. 416-ter c.p., in relazione a un accordo elettorale concluso, in vista delle elezioni comunali, con un soggetto legato a una consorteria di ’ndrangheta. L’interessato ricorreva per cassazione con cinque motivi, investendo il rigetto dell’istanza di differimento dell’udienza di riesame, la durata delle indagini, l’utilizzabilità delle intercettazioni telematiche (con richiesta di copia dei file di log), la gravità indiziaria e le esigenze cautelari.
La motivazione
I primi tre motivi sono dichiarati inammissibili. Il diniego di differimento dell’udienza ex art. 309, comma 9-bis, c.p.p. non è di per sé impugnabile, salvo motivazione del tutto assente (Sez. 1, n. 6360/2022, Eurolido). L’eccezione di inutilizzabilità degli atti successivi al biennio dall’iscrizione è generica, mancando l’indicazione specifica delle iscrizioni e degli atti colpiti dal vizio (Sez. U, n. 39061/2009, De Iorio; Sez. U, n. 23868/2009, Fruci). Quanto ai file di log delle intercettazioni telematiche — pur richiamata Cass. Sez. U civ. n. 22302/2021, che li include tra i supporti delle captazioni — la richiesta difensiva era formulata in termini puramente esplorativi, senza indicare una specifica lesione incidente sul materiale probatorio valorizzato.
Infondato il quarto motivo, sulla gravità indiziaria. La Corte dà conto del contrasto interpretativo sull’art. 416-ter c.p. post l. n. 43/2019 quando il procacciatore di voti, intraneo a consorteria mafiosa, agisca uti singulus: secondo un orientamento non serve la prova del metodo mafioso (Sez. 6, n. 43186/2024, Sorbello), secondo altro essa resta necessaria (Sez. 6, n. 15425/2022, Lombardo). Nella specie il tema non è dirimente: il Tribunale, pur riconoscendo che l’interlocutore aveva agito uti singulus, ha specificamente motivato sulla deduzione del metodo mafioso nel patto e sulla piena consapevolezza del ricorrente, desunta dalle conversazioni intercettate nella fase preelettorale.
Fondato e dirimente è invece il quinto motivo, sulle esigenze cautelari: i fatti risalgono a quattro anni prima (sul rilievo del tempo silente, Sez. 6, n. 2112/2023, Tavella), il ricorrente si è tempestivamente dimesso dalla carica e risiede lontano dal contesto della vicenda, senza elementi sintomatici di persistente interessenza con ambienti criminali. Elementi con cui il Tribunale non si è confrontato e che elidono l’attualità del pericolo di recidiva: la Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e quella genetica, disponendo l’immediata liberazione del ricorrente, se non detenuto per altra causa.
Implicazioni pratiche
Sul fronte cautelare, la pronuncia è un precedente utile per le difese nei procedimenti ex art. 416-ter c.p.: la presunzione dell’art. 275, comma 3, c.p.p. non regge da sola quando il tempo silente è consistente e l’indagato ha reciso i legami funzionali col contesto (dimissioni, trasferimento), in assenza di segnali di attualità. Sul fronte delle intercettazioni, la richiesta di file di log va costruita con precisione chirurgica: occorre indicare quale riscontro probatorio si cerca e quale lesione concreta deriva dal diniego, altrimenti l’eccezione resta esplorativa e inammissibile. Resta aperto, infine, il contrasto sull’uti singulus nel 416-ter: nei casi in cui il metodo mafioso non sia dedotto nel patto, la questione può decidere il giudizio.
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