Falso ideologico in atto pubblico anche per attestazioni implicite sui presupposti (Cass. pen. Sez. V n. 2153 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di falso ideologico in atti pubblici a contenuto dispositivo, l’ambito attestativo non è circoscritto alla sola formulazione espressa, ma si estende alle attestazioni implicite. Quando una determinata attività del pubblico ufficiale, non menzionata nell’atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa dell’attestazione, la relativa omissione è irrilevante ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 479 cod. pen. Ne deriva che la determina di affidamento diretto, emessa ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36 del 2023, vale implicitamente ad attestare il possesso dei requisiti, tra cui la documentata esperienza pregressa, con conseguente astratta configurabilità del reato ipotizzato.

Il Fatto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva accolto la richiesta di riesame di un soggetto sottoposto a indagini per falso in atto pubblico, annullando il decreto di sequestro probatorio di un telefono cellulare e della relativa sim.

Secondo l’ipotesi accusatoria, il dirigente, in concorso con altri, avrebbe attestato falsamente nella determina la sussistenza delle condizioni per l’affidamento diretto a una società di servizi accessori, in quanto non sarebbero ricorse le condizioni di legge e, in particolare, non sarebbe stata documentata la pregressa esperienza richiesta. Il Tribunale del riesame aveva escluso la configurabilità del falso, ravvisando semmai un abuso d’ufficio ormai depenalizzato.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso, articolato in un unico motivo per mancanza e contraddittorietà della motivazione, e ricostruisce la questione nei termini propri del falso ideologico.

Il Collegio richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite, secondo cui il falso ideologico nei documenti a contenuto dispositivo può investire anche le attestazioni implicite e i fatti giuridicamente rilevanti connessi quali presupposti con la parte dispositiva dell’atto. Il riferimento è alle pronunce Sez. U n. 35488 del 28.06.2007, Scelsi, e Sez. Unite, 30 giugno 1984, Nirella.

La Corte sottolinea come, nell’applicazione dell’art. 479 cod. pen., il riferimento al tenore formale dell’atto non richieda un espresso accertamento dei presupposti. Quando un’attività del pubblico ufficiale, pur non menzionata, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa dell’attestazione, si deve logicamente fare riferimento al contenuto implicito necessario dell’atto, con irrilevanza della relativa omessa menzione. Sul punto è richiamata anche Sez. 5 n. 7718 del 13.01.2009.

Applicando tali principi, la Corte osserva che l’art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36 del 2023 richiede che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni. Poiché per l’emanazione della determina era necessaria la previa verifica di tali requisiti, la determina stessa vale implicitamente ad attestare il possesso degli stessi.

Ne consegue che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale del riesame, il delitto ipotizzato è astrattamente configurabile. L’ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale di Avellino, Sezione per il riesame, che dovrà pronunciarsi in diversa composizione sulle ulteriori censure difensive, ritenute assorbite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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