Danneggiare il braccialetto elettronico e’ reato procedibile d’ufficio: e’ cosa destinata a pubblico servizio (Cass. pen. 5986/2026)
Corte di Cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 5986 del 13 febbraio 2026 (R.G.N. 32924/2025) — Presidente Gaetano De Amicis, Relatore Riccardo Amoroso.
Il principio di diritto
Il danneggiamento del c.d. “braccialetto elettronico” applicato alla persona sottoposta agli arresti domiciliari integra il delitto di cui all’art. 635, comma 2, n. 1, cod. pen. non già’ a titolo di esposizione della cosa alla pubblica fede — aggravante insussistente, poiché’ il dispositivo e’ affidato all’esclusiva custodia della persona cui e’ apposto — bensì’ perché’ cosa destinata a un pubblico servizio, quello di controllo a distanza svolto dagli organi di polizia nell’interesse della collettività’. Per tali cose la procedibilità’ e’ d’ufficio.
Il fatto
L’imputato, sottoposto agli arresti domiciliari, era stato condannato dal Tribunale di Trapani — con decisione confermata dalla Corte d’appello di Palermo — per il danneggiamento del braccialetto elettronico (capo a: artt. 81, 635 e 625, n. 7, cod. pen.) e per minaccia a pubblico ufficiale (capo b: art. 336 cod. pen.). Aveva minacciato gli agenti addetti al suo controllo di danneggiare il dispositivo se non gli fosse stato rimosso, e lo aveva poi effettivamente danneggiato. Con il ricorso deduceva l’insussistenza dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede e il difetto del dolo specifico del reato di cui all’art. 336 cod. pen.
La motivazione
Il primo motivo e’ infondato. La condanna non poggia sull’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede — pacificamente insussistente per il braccialetto, affidato alla custodia esclusiva della persona cui e’ apposto (Sez. 6, n. 24040 del 2022, Iaccarino) — ma sulla destinazione della cosa a “pubblico servizio”. L’art. 625, n. 7, cod. pen., richiamato dall’art. 635, comma 2, n. 1, comprende non solo le cose esposte alla pubblica fede, ma anche quelle destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità’. Il braccialetto assolve un pubblico servizio: assicura il controllo della persona sottoposta a misura cautelare, nell’interesse della collettività’ e a prevenzione di ulteriori reati, primo fra tutti l’evasione; e ciò’ a prescindere dalla natura privatistica della proprietà’ del bene (Sez. 2, n. 29538 del 2023, Brnelic).
Dopo la depenalizzazione operata con il d.l. n. 53/2019 (conv. in l. n. 77/2019), il danneggiamento resta reato solo per le cose specificate dalla norma o al ricorrere di determinate condizioni. Quanto alla procedibilità’, essa e’ d’ufficio per le cose destinate a pubblico servizio, mentre per le cose esposte alla pubblica fede il d.lgs. n. 31/2024 ha introdotto la procedibilità’ a querela, per equipararle al furto aggravato dalla stessa circostanza. Anche il secondo motivo e’ infondato: le minacce erano volte a indurre gli agenti a non applicare o a rimuovere il braccialetto — atto contrario ai doveri d’ufficio — e sono quindi idonee a integrare il delitto di cui all’art. 336 cod. pen. Il ricorso e’ rigettato, con condanna alle spese (a fronte di una requisitoria del Pubblico Ministero che aveva invece concluso per l’annullamento del capo b, previa riqualificazione ai sensi dell’art. 612, comma 2, cod. pen.).
Implicazioni pratiche
La pronuncia chiarisce il corretto inquadramento del danneggiamento del braccialetto elettronico: non aggravante di esposizione alla pubblica fede — ipotesi esclusa dal precedente Iaccarino — ma cosa destinata a pubblico servizio, con conseguente procedibilità’ d’ufficio, senza necessità’ di querela. Rilevante anche la distinzione, dopo il d.lgs. n. 31/2024, tra le due sotto-categorie dell’art. 625, n. 7, cod. pen. quanto al regime di procedibilità’. Sul versante dell’art. 336 cod. pen., si conferma che la minaccia diretta a ottenere la rimozione di uno strumento di controllo cautelare colpisce un atto dell’ufficio e integra il reato.
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