Sospensione condizionale subordinata al risarcimento: il giudice deve prima valutare le condizioni economiche del condannato (Cass. pen. n. 33680/2025)

Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, sentenza n. 33680/2025 (ud. 23 settembre 2025, dep. 13 ottobre 2025; R.G.N. 17991/2025) — Presidente Ercole Aprile, Relatore Fabrizio D’Arcangelo. Generalità oscurate ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.

Il principio di diritto

Il giudice che intende subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all’adempimento dell’obbligo risarcitorio ex art. 165 cod. pen. è tenuto a valutare, motivando pur sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, per verificare se sia in grado di effettuare il pagamento nel termine fissato (orientamento ormai prevalente: Cass. n. 20317/2024, n. 1436/2024, n. 40041/2019, n. 49718/2017). Solo la preventiva valutazione, anche sommaria, evita un trattamento di sfavore fondato sulle condizioni economiche, in violazione del principio di eguaglianza (Corte cost. n. 49/1975): le prestazioni ex art. 165 cod. pen. assolvono a una funzione specialpreventiva ed è irragionevole condizionare il beneficio a un obbligo inesigibile.

Il fatto

Un’amministratrice di sostegno, autorizzata a riscuotere pensione e assegno di accompagnamento dell’amministrato, veniva rinviata a giudizio per peculato continuato aggravato (artt. 81, secondo comma, 314, 61 n. 5 cod. pen.) per essersi appropriata, dal 2013 al 2017, di somme riscosse nell’interesse del beneficiario. Giudicata con rito abbreviato, il G.u.p. di Milano (sent. 22 aprile 2024) la condannava a tre anni e otto mesi di reclusione. La Corte d’appello di Milano (sent. 25 febbraio 2025), in parziale riforma, rideterminava la pena in due anni e riconosceva la sospensione condizionale, subordinandola però al risarcimento del danno in favore delle parti civili (euro 5.000 e euro 8.000). La difesa ricorreva per cassazione con unico motivo: erronea applicazione degli artt. 163 e 165 cod. pen., per avere la Corte territoriale omesso ogni motivazione sulle condizioni patrimoniali dell’imputata, pensionata e gravata da serie patologie. Il Procuratore generale concludeva per l’annullamento con rinvio sul punto.

La motivazione

Il motivo è fondato. La Corte d’appello, che pure aveva ridotto la pena in ragione delle condizioni di salute dell’imputata all’epoca dei fatti, ha subordinato il beneficio al risarcimento — di «significativo ammontare» — senza alcuna verifica della possibilità di farvi fronte. La sentenza dà conto del contrasto: un primo orientamento rimette ogni valutazione sull’impossibilità di adempiere al giudice dell’esecuzione, in sede di eventuale revoca ex art. 168 cod. pen. (tra le altre, Cass. n. 4626/2019, n. 12614/2015, n. 26221/2015); l’orientamento ormai prevalente, condiviso dal Collegio, impone invece al giudice della cognizione la previa valutazione, almeno sommaria, delle condizioni economiche.

Il fondamento è costituzionale: la Consulta (sent. n. 49/1975), nel salvare l’art. 165 cod. pen. dalla censura ex art. 3 Cost., ha chiarito che la subordinazione è frutto di una valutazione «motivata ma discrezionale della capacità economica del condannato e della concreta sua possibilità di sopportare l’onere del risarcimento», esercitabile sia al momento della condanna sia in caso di incapacità sopravvenuta: solo così si evita un trattamento deteriore fondato sul censo. Nella specie, dalle sentenze di merito risultava che l’imputata era pensionata e affetta da gravi patologie: la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare, almeno sommariamente, tali condizioni prima di subordinare il beneficio.

Implicazioni pratiche

Per le difese, il precedente offre un motivo di ricorso ad alta resa: ogni sentenza che subordini la sospensione condizionale al risarcimento senza motivare sulle condizioni economiche del condannato è censurabile, e l’annullamento è mirato (limitato all’art. 165 cod. pen.), senza rimettere in discussione la responsabilità. Conviene però costruire il punto già nel merito, allegando elementi concreti (reddito pensionistico, spese sanitarie, carichi familiari): la valutazione richiesta al giudice è sommaria, ma deve avere una base. Per le parti civili, specularmente, la subordinazione ex art. 165 cod. pen. non è un automatismo su cui contare: se il condannato è incapiente, il credito risarcitorio va coltivato in sede civile.

Esito: sentenza annullata limitatamente all’applicazione dell’art. 165 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Milano. Oscuramento delle generalità disposto ex art. 52 d.lgs. 196/2003.

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