Libertà vigilata e REMS: il giudice non può mascherare una misura detentiva (Cass. pen. 21160/2026)

Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 21160/2026 del 9 giugno 2026 (ud. pubblica 19 marzo 2026, R.G.N. 802/2026) — Presidente Rosa Pezzullo, Relatore Luciano Cavallone.

Il principio di diritto

La libertà vigilata è misura di sicurezza non detentiva: il giudice può accompagnarla con la prescrizione della residenza temporanea in una comunità terapeutica solo se le modalità non ne snaturino il carattere non detentivo, ma non può, sotto la veste formale della libertà vigilata, disporre l’inserimento in una R.E.M.S., che ha natura custodiale e rientra tra le misure di sicurezza detentive. Il giudice deve chiarire quale misura applica e, comunque, valutare autonomamente la pericolosità sociale ai sensi degli artt. 203 e 133 c.p. con motivazione effettiva, privilegiando la soluzione meno afflittiva secondo il principio del minor sacrificio necessario della libertà personale.

Il fatto

Un imputato, condannato in primo grado per minaccia aggravata con vizio parziale di mente, veniva assolto in appello per vizio totale di mente; la Corte d’appello di Catanzaro, ritenutolo socialmente pericoloso, revocava le statuizioni civili e applicava la misura di sicurezza della libertà vigilata con obbligo di residenza presso “la R.E.M.S. o la comunità terapeutica che sarà individuata dall’ASP”. L’imputato ricorreva per cassazione censurando la misura di sicurezza, deducendo l’assenza di attuale pericolosità sociale e la sproporzione della soluzione adottata.

La motivazione

Il ricorso è fondato nei limiti indicati. Il sindacato di legittimità non consente di sostituire l’apprezzamento del giudice di merito sulla pericolosità sociale — giudizio prognostico —, ma esige che la motivazione sia effettiva, non apparente, coerente e rispettosa degli artt. 203 e 133 c.p. La sentenza impugnata è carente nell’individuazione della misura concretamente applicata: la libertà vigilata è non detentiva e può accompagnarsi a prescrizioni terapeutico-residenziali solo se non ne snaturano il carattere (Sez. 1, n. 35224/2020); la R.E.M.S., invece, è struttura destinata all’esecuzione di misure di sicurezza detentive, come chiarito dalla Corte costituzionale (n. 22 del 2022) e dalla stessa legge n. 81 del 2014. Disporre la libertà vigilata con obbligo alternativo di residenza in R.E.M.S. o comunità terapeutica, demandando all’autorità sanitaria la scelta della struttura, lascia incerta la natura — detentiva o meno — della misura e viola il principio di legalità e quello del minor sacrificio necessario. La sentenza è annullata con rinvio, limitatamente alla misura di sicurezza, ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro.

Implicazioni pratiche

La distinzione tra libertà vigilata (non detentiva) e ricovero in R.E.M.S. (detentivo) non è una formalità: il giudice non può, dietro l’etichetta della libertà vigilata, imporre di fatto una misura custodiale, né rimettere all’ASP la scelta tra strutture di natura diversa. Deve indicare con chiarezza quale misura applica, motivare la pericolosità sociale e preferire, ove adeguata, la soluzione meno afflittiva.

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