Bancarotta fraudolenta: anche l’affitto e la cessione d’azienda sono distrazione se svuotano la società (Cass. pen. 1342/2026)
Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 1342 del 13 gennaio 2026 (R.G.N. 23330/2025) — Presidente Luca Pistorelli, Relatore Francesco Cananzi.
Il principio di diritto
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il distacco del bene dal patrimonio dell’imprenditore poi fallito può realizzarsi in qualsiasi forma, sicché anche l’affitto e la cessione di azienda integrano la distrazione quando siano pattuiti con corrispettivi incongrui o simulati, o al fine di trasferire i beni a un altro soggetto in previsione del fallimento: si tratta di un reato di pericolo concreto, da valutarsi ex ante, in cui le clausole di salvaguardia a favore degli organi concorsuali costituiscono un post factum irrilevante. La bancarotta patrimoniale (artt. 216 e 223, comma 1, l. fall.) prescinde dal nesso causale con il fallimento, mentre la bancarotta impropria da operazioni dolose (art. 223, comma 2, n. 2, l. fall.) richiede tale nesso; tra le due è escluso il concorso formale ma è possibile quello materiale, quando ricorrano condotte diverse e autonome.
Il fatto
La Corte d’appello di Catanzaro aveva confermato la condanna per plurime condotte di bancarotta fraudolenta societaria a carico dell’amministratore di diritto di una società fallita. In particolare, quattro giorni dopo l’assunzione della carica egli aveva sottoscritto l’affitto dell’intera azienda a favore di una società riconducibile ai familiari dell’amministratore di fatto, senza incasso dei canoni pattuiti, e la contestuale cessione del ramo d’azienda a corrispettivo non congruo; gli erano inoltre contestati prelievi di denaro dai conti sociali e la causazione del fallimento mediante operazioni dolose (inadempimento delle obbligazioni fiscali). Il ricorso per cassazione articolava cinque motivi.
La motivazione
Il ricorso è complessivamente infondato. Sui capi di distrazione (affitto e cessione d’azienda), il distacco del bene può realizzarsi in qualsiasi forma: anche l’affitto d’azienda con canoni incongrui o simulati, o volto a trasferire i beni in previsione del fallimento, integra la bancarotta distrattiva (Sez. 5, n. 44891/2008; n. 36850/2020, Piazzi; n. 16989/2014, Costa). Le clausole di salvaguardia sono un post factum irrilevante rispetto al reato, che è di pericolo concreto da valutarsi ex ante (Sez. 5, n. 20096/2024, Parcesepe); rilevano gli “indici di fraudolenza” (Sez. 5, n. 38396/2017, Sgaramella), qui ravvisati nella cointeressenza con la cessionaria, nella spoliazione della fallita, nell’irragionevolezza delle operazioni e nell’identità di sede.
La riqualificazione nel reato di operazioni dolose (art. 223, comma 2, n. 2, l. fall.) è “fuori fuoco”: quest’ultima fattispecie è residuale rispetto alla distrazione e richiede il nesso eziologico con il fallimento e il dolo, o la prevedibilità in concreto, del dissesto, mentre la bancarotta patrimoniale prescinde dalla causazione del fallimento; tra le due è escluso il concorso formale ma possibile quello materiale (Sez. 5, n. 533/2017, Zaccaria). Il quarto motivo, sui prelievi, è aspecifico: pur rispondendo l’amministratore di diritto, quale prestanome, anche a titolo di dolo generico o eventuale per non aver impedito le condotte distrattive (Sez. 5, n. 22846/2014, Pertile), nel caso la Corte ha accertato un ruolo attivo e consapevole. Il quinto motivo, sulle obbligazioni fiscali, è inedito, non essendo stato dedotto in appello, e non è deducibile per la prima volta in cassazione (Sez. 2, n. 32780/2021, De Matteis), non trattandosi di questione di puro diritto rilevabile d’ufficio. In dispositivo la Corte rigetta il ricorso, con condanna alle spese.
Implicazioni pratiche
La distrazione fallimentare non dipende dalla forma giuridica dell’operazione: affitto o cessione d’azienda diventano bancarotta quando svuotano la società a corrispettivo incongruo o senza incasso, in previsione del dissesto. Le clausole di garanzia per i creditori non salvano l’operazione se restano sulla carta, perché il reato punisce il pericolo, non solo il danno. La pronuncia ribadisce la distinzione tra bancarotta distrattiva e fallimento da operazioni dolose, con possibile concorso materiale. Infine, sul piano processuale, l’amministratore-prestanome risponde per omesso controllo, e le questioni non sollevate in appello non possono essere introdotte in cassazione.
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