Reddito di cittadinanza: l’omessa comunicazione della condanna per associazione mafiosa, rilevante ai fini della revoca, integra il reato ex art. 7 d.l. 4/2019 (Cass. pen. n. 34826/2025)

Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza n. 34826/2025, udienza pubblica del 7 aprile 2025, R.G.N. 40350/2024. Presidente Aldo Aceto, Relatrice Cinzia Vergine.

Il principio di diritto

Integra il delitto di cui all’art. 7 del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 2019, n. 26, l’omessa comunicazione, da parte del beneficiario del reddito di cittadinanza, di informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio, tra cui la condanna definitiva per taluno dei delitti indicati all’art. 7, comma 3, del medesimo decreto – fra i quali l’associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) -, poiché tale condanna comporta la revoca del beneficio con efficacia retroattiva e rientra pertanto tra le informazioni la cui omessa comunicazione è punita dall’art. 7, comma 2.

Il fatto

Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 7 del d.l. n. 4 del 2019 (riqualificata l’originaria imputazione ex art. 640-bis c.p.), per aver omesso, nella domanda di reddito di cittadinanza, di comunicare una precedente condanna per il delitto di associazione di tipo mafioso; la Corte d’appello di Napoli confermava la decisione, previa declaratoria di inammissibilità dell’appello. L’imputato ricorreva per cassazione con due motivi, sostenendo l’irrilevanza dell’omessa comunicazione e la mancanza del dolo specifico.

La motivazione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. L’appello era stato correttamente ritenuto inammissibile per genericità, essendosi l’appellante limitato ad affermare l’insussistenza del reato senza un confronto critico con la decisione di primo grado. Nel merito, la censura era comunque manifestamente infondata: i requisiti per l’accesso al beneficio, tra cui l’assenza di condanne definitive per i delitti indicati all’art. 7, comma 3 (compreso l’art. 416-bis c.p.), devono sussistere al momento della domanda; la condanna per tali delitti comporta la revoca del beneficio con efficacia retroattiva e rientra dunque tra le informazioni dovute e rilevanti la cui omessa comunicazione è punita dall’art. 7, comma 2, in continuità con le Sezioni Unite (n. 49686 del 2023). La censura sul dolo era inoltre inammissibile perché proposta per la prima volta in cassazione.

Esito: la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Implicazioni pratiche

La pronuncia conferma un orientamento consolidato sul reddito di cittadinanza: l’obbligo dichiarativo del beneficiario non si esaurisce nei requisiti reddituali, ma investe ogni informazione rilevante ai fini della revoca, inclusa la condanna definitiva per i delitti dell’art. 7, comma 3 (tra cui l’associazione mafiosa), la cui omissione integra il reato dell’art. 7 del d.l. n. 4 del 2019. Sul piano processuale, la decisione ribadisce che le censure di violazione di legge non dedotte in appello non possono essere proposte per la prima volta in cassazione.

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