Termini processuali ‘a ritroso’: se la scadenza cade di domenica il deposito va anticipato, non posticipato (Cass. pen. 21161/2026)

Corte di Cassazione, Sez. III Penale, sentenza n. 21161 del 9 giugno 2026 (R.G.N. 4155/2026) — Presidente Aldo Aceto, Relatore Valeria Bove.

Il principio di diritto

In tema di computo dei termini processuali, la proroga di diritto del termine che scade in un giorno festivo, prevista dall’art. 172, comma 3, c.p.p., opera anche per i termini che si computano “a ritroso”, nei quali il dies ad quem va individuato nel giorno non festivo antecedente a quello di scadenza. Ne consegue che il termine per il deposito della lista testimoniale — almeno sette giorni liberi prima dell’udienza, computati in giorni interi e liberi con esclusione del dies a quo e del dies ad quem — se scade di domenica deve essere anticipato al sabato precedente, e non posticipato al primo giorno non festivo successivo, con conseguente tardività del deposito effettuato il lunedì.

Il fatto

Il Tribunale di Avellino aveva condannato l’amministratore di una società per il reato ambientale di deposito incontrollato di rifiuti (art. 256 d.lgs. n. 152/2006), dichiarando inammissibile per tardività la lista testimoniale della difesa, depositata lunedì 13 gennaio 2025 in vista dell’udienza del 20 gennaio. L’imputato ricorreva per cassazione con cinque motivi: erronea esclusione della lista — sostenendo che, cadendo la scadenza di domenica 12 gennaio, il deposito fosse tempestivo il giorno successivo — erronea configurazione del reato, mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale.

La motivazione

Il ricorso è inammissibile. Sul computo del termine: la lista testimoniale si deposita almeno sette giorni liberi prima dell’udienza, computati in giorni interi e liberi (esclusi dies a quo e ad quem); il termine, calcolato a ritroso, scadeva domenica 12 gennaio, giorno festivo. Trattandosi di termine “a ritroso”, il dies ad quem va individuato nel giorno non festivo antecedente — sabato 11 gennaio (Cass. n. 944/2022, Selvaggio) — sicché il deposito di lunedì 13 era tardivo; correttamente il giudice l’ha ritenuto inammissibile. Gli altri motivi sono inammissibili: il secondo per difetto di correlazione con la motivazione impugnata (Cass. S.U. n. 8825/2016, Galtelli); quello sull’art. 131-bis è manifestamente infondato, avendo il Tribunale valutato in modo completo le modalità della condotta, il degrado dei rifiuti e la risalenza dell’ultimo conferimento (Cass. S.U. n. 13681/2016, Tushaj); quelli su attenuanti generiche e sospensione condizionale sono generici, potendo il giudice limitarsi agli elementi ritenuti decisivi od ostativi, inclusi i precedenti. Dichiara inammissibile il ricorso, con condanna alle spese e a 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Implicazioni pratiche

La pronuncia fissa una regola di calendario dalle conseguenze pesanti: quando un termine si computa “a ritroso” — come quello per il deposito della lista testimoniale — e la scadenza cade in un giorno festivo, il deposito non slitta in avanti al primo giorno utile, ma va anticipato al giorno non festivo precedente. È l’esatto contrario di ciò che accade per i termini “in avanti”, dove la festività proroga la scadenza al giorno successivo. L’errore di calcolo — depositare il lunedì anziché il sabato — costa la decadenza dalla prova testimoniale, con effetti potenzialmente decisivi sull’esito del processo. Per il difensore la lezione è di prudenza: davanti a un termine a ritroso conviene anticiparlo, non attenderne l’ultimo giorno. La decisione ricorda inoltre che, sull’art. 131-bis e sui benefici (attenuanti generiche, sospensione condizionale), il giudice può motivare il diniego valorizzando anche i soli precedenti penali e la risalenza della condotta lecita.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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