Misure cautelari e reati violenti: la sostituzione degli arresti domiciliari esige l’abbattimento del rischio di recidiva, non bastano patologie non documentate (Cass. pen. n. 34822/2025)
Corte di Cassazione, Sezione II Penale, sentenza n. 34822/2025 (c.c. 16/10/2025, dep. 27/10/2025; R.G.N. 23304/2025) — Presidente Giovanni Ariolli, Relatore Giuseppe Nicastro.
Il principio di diritto
Nella scelta delle misure cautelari personali, la valutazione sulla proporzionalità implica l’apprezzamento del «tipo» di recidiva che si intende contrastare, ossia della gravità dei reati che si ritiene probabile possano essere nuovamente commessi: quando si rileva il pericolo di reiterazione di reati caratterizzati da violenza alla persona, una misura come gli arresti domiciliari può ritenersi proporzionata solo se, all’esito di un rigoroso esame della personalità dell’accusato, si ritenga abbattuto il rischio di violazione delle regole di auto-contenimento (Cass. n. 797/2020, Viti; n. 19559/2020, Amico). Il giudizio di adeguatezza, se sorretto da motivazione immune da vizi, è incensurabile in sede di legittimità.
Il fatto
Il Tribunale di Ancona, in sede di appello cautelare ex art. 310 c.p.p., confermava il rigetto della richiesta di sostituzione degli arresti domiciliari — applicati per gravi indizi di tentata rapina pluriaggravata in concorso e lesioni aggravate dal nesso teleologico — con l’obbligo di dimora e di presentazione alla P.G. Il ricorrente deduceva violazione dell’art. 275, comma 2, c.p.p.: la sua versione alternativa dei fatti resa in udienza, la disponibilità a collaborare, le proprie patologie e la distanza chilometrica dall’abitazione della persona offesa avrebbero imposto la misura meno afflittiva.
La motivazione
Il motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale non ha ignorato la versione difensiva dei fatti: l’ha esaminata e ritenuta priva, allo stato, di qualsiasi concreto riscontro, sicché essa non poteva fondare una rivalutazione del quadro indiziario né delle esigenze cautelari. Quanto alle patologie, nessun obbligo di perizia sussisteva: l’art. 299, comma 4-ter, c.p.p. la impone solo per la revoca o sostituzione della custodia in carcere, non degli arresti domiciliari, e non era stata neppure allegata una malattia particolarmente grave ex art. 275, comma 4-bis, c.p.p.; nel ricorso, del resto, non è nemmeno indicato quali siano le patologie né perché non curabili in regime domiciliare.
Il Tribunale ha argomentato che le modalità della condotta — rivelatrici di una caratura criminale di rilievo — la personalità dell’indagato (gravato anche dalla recidiva) e le sue connessioni nell’ambiente criminale rendevano inidonea qualsiasi misura non detentiva: motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Implicazioni pratiche
Per le istanze di sostituzione delle misure custodiali in procedimenti per reati violenti, la decisione conferma tre regole pratiche. La versione alternativa dei fatti resa dall’indagato non sposta il quadro cautelare se priva di riscontri: serve produrre elementi oggettivi nuovi. Le condizioni di salute vanno documentate e qualificate — la perizia obbligatoria riguarda solo la custodia in carcere, e l’allegazione generica di «patologie» è processualmente sterile. Infine, per i delitti con violenza alla persona il percorso argomentativo va costruito sull’abbattimento del rischio di trasgressione: distanze geografiche e obblighi di presentazione, da soli, non convincono se personalità e contesto criminale depongono in senso contrario.
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