Mandato di arresto esecutivo: senza il consenso dello Stato di emissione la consegna va disposta, niente esecuzione della pena in Italia (Cass. pen. 28271/2026)
Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale, sentenza n. 28271/2026 (deposito 24 luglio 2026) – Mandato di arresto europeo esecutivo, rifiuto facoltativo della consegna per il radicamento in Italia e necessita’ del consenso dello Stato di emissione.
Il principio di diritto
In materia di mandato di arresto europeo cosiddetto esecutivo, la Corte di appello, prima di opporre il motivo di rifiuto facoltativo della consegna correlato alle esigenze di reinserimento sociale del condannato (art. 18-bis della legge n. 69 del 2005) e di prendere in carico l’esecuzione della pena nello Stato di radicamento, e’ tenuta ad acquisire il consenso dello Stato di emissione: in mancanza di positiva risposta alla richiesta di consenso – che vale come implicita conferma della richiesta gia’ formulata con l’emissione del mandato – la Corte e’ vincolata a disporre la consegna, non avendo l’autorita’ richiesta il potere di sindacare la legittimita’ del rifiuto, espresso o implicito, dello Stato richiedente.
Il fatto
La Corte di appello di Bologna disponeva la consegna del ricorrente all’autorita’ giudiziaria dello Stato di emissione per l’esecuzione di una pena di otto mesi di reclusione, irrogata all’estero per l’omesso mantenimento della figlia minore (fatto corrispondente al reato di cui all’art. 570 cod. pen. italiano). Il ricorrente – radicato in Italia da diversi anni, con lavoro e abitazione – ricorreva per cassazione deducendo la nullita’ del processo celebrato in absentia all’estero (artt. 18-ter l. n. 69/2005 e 420-quater cod. proc. pen.) e l’erronea applicazione dell’art. 18-bis, comma 2, l. cit., sostenendo che la Corte avrebbe potuto disporre l’esecuzione della pena in Italia, Paese in cui e’ socialmente inserito.
La motivazione
Il ricorso e’ infondato. Il primo motivo, sulla mancata conoscenza del processo estero, e’ inammissibile: la deduzione, ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., di una nullita’ rilevabile d’ufficio soggiace comunque ai limiti del sindacato di legittimita’, poiche’ la Corte di cassazione non puo’ compiere un accertamento di fatto – quale la verifica sulla ritualita’ delle notifiche nel processo svoltosi all’estero – riservato al giudice di merito, dinanzi al quale la questione andava dedotta e allegata. Il secondo motivo e’ infondato alla luce della sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 4 settembre 2025, C-305/22, che ha subordinato il potere di rifiuto della consegna, ai fini dell’esecuzione della pena nel Paese di radicamento, al consenso dello Stato di emissione del mandato. La Corte di appello, prima di opporre il rifiuto facoltativo ex art. 18-bis, aveva richiesto tale consenso; in mancanza di positiva risposta – che vale come implicita conferma della richiesta gia’ formulata con l’emissione del mandato – era vincolata a disporre la consegna, non potendo sindacare la legittimita’ del rifiuto dello Stato richiedente (Sez. 6, n. 30618 del 2025; Sez. 6, n. 37387 del 2025).
Esito: la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Implicazioni pratiche
Per chi intende opporsi alla consegna in esecuzione di un mandato di arresto europeo invocando il radicamento in Italia, non basta dimostrare lavoro, abitazione e inserimento sociale: alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia (C-305/22), la presa in carico dell’esecuzione della pena in Italia presuppone il consenso dello Stato di emissione, e in assenza di una risposta positiva la consegna va disposta. Sul piano difensivo, le questioni relative alla ritualita’ delle notifiche e alla eventuale celebrazione del processo in absentia all’estero vanno sollevate e documentate davanti alla Corte di appello, quale unico giudice di merito, non potendo la Cassazione compiere i relativi accertamenti di fatto.
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