Cassazione, sent. n. 39397/2025: il rapporto di affidamento nei reati sessuali su minori non si esaurisce nel contesto in cui è nato

Corte di Cassazione, Sezione III Penale, sentenza n. 39397/2025, Udienza Pubblica 9 luglio 2025, dep. 5 dicembre 2025, R.G. n. 19292/2025, Pres. Di Stasi, Rel. Vergine.

I fatti

La Corte d’appello di Roma, riformando parzialmente la condanna di primo grado, aveva assolto l’imputato da uno dei capi contestati e rideterminato la pena per i residui reati ex art. 609-quater c.p. (atti sessuali con minorenne), commessi nella veste di istruttore di ginnastica artistica nei confronti di due allievi minori, con i quali si erano instaurati, nel tempo, anche rapporti di natura sentimentale e, in un caso, di convivenza.

Il ricorso

Tre motivi: insussistenza del rapporto di affidamento, elemento qualificante della fattispecie, per essere gli atti avvenuti al di fuori del contesto e degli orari delle lezioni sportive, con conseguente richiesta di riqualificazione secondo l’ipotesi lieve; mancato riconoscimento dell’attenuante del fatto di minore gravità e censura sulla configurazione di più reati anziché di un unico reato; eccessività della pena e dell’aumento per la continuazione.

La decisione

La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per genericità. Nel merito, ribadisce un principio consolidato: il rapporto di affidamento per ragioni di educazione, istruzione, vigilanza o custodia, rilevante ai fini dei reati sessuali in danno di minorenni, comprende qualunque rapporto fiduciario, anche temporaneo o occasionale, e non è circoscrivibile al solo contesto spaziale e temporale in cui è sorto e si manifesta principalmente. Non rileva quindi che gli episodi si siano svolti fuori dagli orari e dai luoghi delle lezioni sportive: ciò che conta è la relazione di preminenza e autorevolezza tra istruttore e allievo, idonea a condizionare il consenso del minore, a prescindere dal luogo in cui gli atti sono materialmente avvenuti. La Corte territoriale aveva inoltre correttamente escluso l’attenuante di minore gravità, valorizzando la pluralità degli episodi, il numero delle vittime, il grado di affidamento e la lunga durata delle condotte.

Il rapporto di affidamento per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, rilevante ai fini dei reati sessuali in danno di minorenni, attiene a qualunque rapporto fiduciario, anche temporaneo od occasionale, e non può ritenersi escluso per il fatto che gli atti si svolgano fuori dall’ambiente e dall’orario in cui il rapporto è sorto, in quanto ciò che rileva è la relazione esistente tra affidante e affidato, non circoscrivibile al solo contesto in cui essa nasce e si manifesta principalmente.

L’esito

Ricorso dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza delle parti civili.

Perché questa decisione conta, in pratica

Principio di rilievo per la qualificazione giuridica degli abusi commessi da figure con ruoli educativo-sportivi: l’elemento dell’affidamento non si esaurisce nel perimetro fisico e orario dell’attività didattica o sportiva, ma investe l’intera relazione fiduciaria che ne deriva, anche quando questa evolva, nel tempo, in forme più intense di legame personale. Una lettura che incide direttamente sulla strategia difensiva in casi analoghi, spesso incentrata proprio sulla dislocazione spazio-temporale delle condotte rispetto al contesto scolastico o sportivo di origine.

Scarica il testo integrale della sentenza/ordinanza (PDF)

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