Imputato agli arresti domiciliari: la notifica va fatta a mani nel luogo di detenzione, non al domicilio eletto (Cass. pen. n. 33196/2025)
Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, sentenza n. 33196/2025 (ud. 23 settembre 2025; R.G.N. 13151/2025) — Presidente Donatella Ferranti, Relatore Mariarosaria Bruno
Il principio di diritto
Le notificazioni all’imputato detenuto — anche agli arresti domiciliari, e anche se detenuto per la stessa causa — vanno sempre eseguite mediante consegna di copia alla persona nel luogo di detenzione, pure in presenza di dichiarazione o elezione di domicilio; la notifica eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto dà luogo a nullità a regime intermedio (Sez. Un. n. 12778/2020). L’obbligo di notifica personale comporta per l’autorità giudiziaria — che non può non conoscere lo status detentivo dell’imputato nel proprio procedimento — il dovere di accertare dove questi si trovi effettivamente ristretto, senza poter riversare sulla difesa l’onere di documentare l’autorizzazione al mutamento del luogo degli arresti domiciliari.
Il fatto
La Corte d’appello di L’Aquila (sent. 14 ottobre 2024) confermava le condanne di due imputati per plurime violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, pronunciate dal Tribunale di Pescara. Per il primo, la difesa aveva eccepito sin dal primo grado la nullità della notifica del decreto di giudizio immediato: l’imputato, agli arresti domiciliari per la stessa causa, era stato autorizzato dall’autorità giudiziaria a trasferire il luogo di detenzione domiciliare, ma il decreto era stato notificato a mezzo posta presso il precedente domicilio eletto, dove non veniva rinvenuto (con compiuta giacenza e atto mai ritirato). Il Tribunale respingeva l’eccezione ritenendo sufficiente la notifica al domicilio eletto; la Corte d’appello la respingeva a sua volta, addossando alla difesa l’onere di provare che l’autorizzazione al trasferimento fosse anteriore alla notifica. Il secondo imputato contestava nel merito la valutazione delle conversazioni intercettate.
La motivazione
Il primo motivo del primo ricorrente, assorbente, è fondato. Le Sezioni Unite n. 12778/2020 hanno chiarito che l’art. 156 cod. proc. pen. impone la consegna personale nel luogo di detenzione, anche diverso da un istituto penitenziario, e che nessuna dichiarazione o elezione di domicilio può superarla; unica eccezione, la detenzione per altra causa non risultante dagli atti. L’autorità che procede contro un imputato detenuto nel proprio procedimento ne conosce necessariamente lo status: era quindi doveroso per i giudici di merito verificare il luogo di effettiva detenzione al momento della notifica, invece di esigere dalla difesa la produzione del provvedimento autorizzativo, la cui esistenza non era esclusa. La notifica al domicilio eletto integra nullità a regime intermedio tempestivamente eccepita: ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con trasmissione degli atti al Tribunale di Pescara per un nuovo giudizio.
Il ricorso del secondo imputato è invece inammissibile: le censure sull’interpretazione dei dialoghi intercettati (il ruolo di esattore dei crediti dello spaccio; il vanto di avere eluso un controllo disfacendosi di mezzo etto di sostanza) sono versate in fatto. L’interpretazione del linguaggio, anche criptico, degli intercettati è questione di merito, insindacabile se logica (Sez. Un. n. 22471/2015, Sebbar); quanto ai riscontri, i giudici hanno assolto l’onere motivazionale rafforzato richiesto per la c.d. «droga parlata» (Cass. n. 20129/2020, n. 27434/2017, n. 16792/2015).
Implicazioni pratiche
La decisione applica con rigore la regola delle Sezioni Unite del 2020 e aggiunge un tassello utile: quando l’imputato è ristretto nel medesimo procedimento, la verifica del luogo di detenzione è compito dell’ufficio, non onere della difesa — anche quando il fascicolo non contenga il provvedimento di autorizzazione al trasferimento del domicilio detentivo. Per i difensori: l’eccezione va sollevata tempestivamente (nullità a regime intermedio, sanabile ex art. 184 cod. proc. pen.), ma una volta eccepita travolge l’intero giudizio, con effetti radicali anche a distanza di anni, come qui, dove cadono due sentenze conformi. Sul versante delle intercettazioni in materia di stupefacenti, si conferma che la sola proposta di significati alternativi non apre le porte della cassazione.
Esito: per il primo ricorrente, annullate senza rinvio la sentenza impugnata e quella del Tribunale di Pescara, con trasmissione degli atti al medesimo Tribunale per l’ulteriore corso; dichiarato inammissibile il ricorso del secondo, condannato alle spese processuali e a euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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