Impugnazione via PEC alla casella sbagliata: l’inammissibilità telematica la dichiara il giudice a quo, non il Presidente del Tribunale di sorveglianza (Cass. pen. 22662/2026)

Corte di Cassazione, Sez. I penale, sentenza n. 22662 del 18 giugno 2026 (R.G. 38910/2025), camera di consiglio del 13 marzo 2026 — Presidente Casa, Relatore Magi.

Il principio di diritto

Nel processo penale telematico, la competenza a verificare l’ammissibilità telematica dell’impugnazione — e a dichiararne l’inammissibilità per irregolarità del deposito — è attribuita in via esclusiva al giudice a quo, ciòè al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 87-bis, comma 8, d.lgs. n. 150 del 2022).

Ne consegue che, avverso il diniego di liberazione anticipata reso dal Magistrato di sorveglianza, la declaratoria di inammissibilità del reclamo per errato inoltro telematico non può essere pronunciata dal Presidente o dal Tribunale di sorveglianza, ma spetta allo stesso Magistrato di sorveglianza.

Il fatto

Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bologna dichiarava inammissibile il reclamo, in tema di liberazione anticipata, contro la decisione reiettiva del Magistrato di sorveglianza, perché l’atto di impugnazione era stato inoltrato via PEC alla casella del Tribunale e non a quella del giudice che aveva emesso il provvedimento.

Il condannato ricorreva per cassazione deducendo un vizio del procedimento: la declaratoria di inammissibilità era stata resa dal Presidente, mentre, trattandosi di atto di impugnazione, sarebbe stata necessaria la competenza funzionale del Collegio. Il Procuratore generale chiedeva l’accoglimento.

La motivazione

La Corte accoglie il ricorso, ma per ragioni diverse da quelle dedotte. Al di là del profilo collegiale, è dirimente che l’art. 87-bis, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2022 attribuisce in via esclusiva la verifica dell’ammissibilità telematica al giudice a quo (Sez. 3 n. 44669 del 2023, tra le altre), che nel caso è il Magistrato di sorveglianza di Bologna.

Poiché la declaratoria di inammissibilità per errore di casella PEC andava resa da quel giudice, e non dal Presidente del Tribunale di sorveglianza, il provvedimento impugnato è annullato con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Bologna per nuovo giudizio.

Implicazioni pratiche

Riparto di competenza: quando l’impugnazione telematica è affetta da un vizio di deposito (casella PEC errata), a rilevarlo e a dichiararne l’eventuale inammissibilità è il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, non l’ufficio ad quem. Un’inammissibilità pronunciata dall’organo sbagliato è essa stessa viziata e annullabile.

Per la difesa, il rilievo del difetto di competenza sull’ammissibilità telematica è un motivo di ricorso spendibile: la pronuncia ricorda che il controllo telematico ex art. 87-bis, comma 8, resta radicato presso il giudice a quo, con effetti pratici anche sulla sede in cui va contestato o sanato l’errore di trasmissione.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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