Sequestro preventivo e confisca “ordinaria” nell’esecuzione immobiliare: la questione va alla Corte costituzionale (Cass. civ. n. 27111/2025)

Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza interlocutoria n. 27111/2025, camera di consiglio dell’8 ottobre 2025, R.G.N. 7497/2025, su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. Presidente Franco De Stefano, Relatore Giovanni Fanticini.

La questione rimessa alla Corte costituzionale

La Corte rimette alla Corte costituzionale, per violazione degli artt. 3, 24, 42 e 117, comma 1, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU), la questione di legittimità costituzionale dell’art. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, disp. att. cod. proc. pen. (come novellato dal d.lgs. n. 14 del 2019 e applicabile dal 15 luglio 2022), nella parte in cui prevede che, nei rapporti con le procedure esecutive individuali, anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi degli artt. 321, comma 2, c.p.p. e 322-ter c.p., nonché alla confisca stessa, si applica la disciplina del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice Antimafia), anziché la regola dell’ordo temporalis delle formalità pubblicitarie.

Il contesto

Nell’ambito di un’espropriazione immobiliare pendente davanti al Tribunale di Pavia, sui beni pignorati erano state trascritte, in tempi diversi, un sequestro conservativo (poi convertito in pignoramento), un’ipoteca volontaria anteriore, un’ipoteca legale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e un sequestro preventivo penale finalizzato alla confisca per equivalente (artt. 321, comma 2, c.p.p. e 322-ter c.p.). Il debitore proponeva opposizione all’esecuzione, sostenendo che il sequestro penale determinasse la chiusura dell’esecuzione. Il giudice dell’esecuzione, ravvisata l’incertezza sulla disciplina applicabile, disponeva rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. sul regime di opponibilità della confisca ordinaria (e del sequestro ad essa preordinato) rispetto ai creditori ipotecari anteriori e pignoranti.

Il dubbio di costituzionalità

La Corte ha rilevato che l’art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. c.p.p. estende la disciplina del Codice Antimafia anche al sequestro e alla confisca cosiddetta “ordinaria”, sacrificando la regola dell’ordo temporalis delle formalità pubblicitarie: ciò determinerebbe un pregiudizio grave e irragionevole ai diritti dei creditori (in particolare del creditore ipotecario con iscrizione anteriore e del creditore pignorante) e dell’aggiudicatario o acquirente in sede esecutiva, non giustificato dalle peculiari esigenze di prevenzione proprie della normativa antimafia, con possibile violazione dei principi di uguaglianza, tutela giurisdizionale, proprietà e dei vincoli convenzionali (art. 1 Prot. 1 CEDU).

Segnalazione: si tratta di un’ordinanza interlocutoria. La Corte solleva d’ufficio la questione di legittimità costituzionale, sospende il procedimento di rinvio pregiudiziale e dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; nessun principio di diritto è ancora enunciato.

Perché è rilevante

La questione tocca un nodo pratico di grande impatto per le esecuzioni immobiliari: la sorte dei diritti dei creditori ipotecari e pignoranti – e la stabilità dell’acquisto dell’aggiudicatario – di fronte a un sequestro o a una confisca penale “ordinaria” trascritti successivamente. Dalla decisione della Corte costituzionale dipenderà se prevalga la disciplina del Codice Antimafia o la regola della priorità temporale delle trascrizioni. Una segnalazione da monitorare, in attesa della pronuncia del giudice delle leggi.

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