Revocatoria proseguita dal curatore: l’esenzione ex art. 67 l.fall. è eccezione in senso stretto, preclusa se tardiva (Cass. 3056/2026)
Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 3056 dell’11 febbraio 2026 (R.G.N. 14030/2023) — Presidente Massimo Ferro, Relatore Paola Vella.
Il principio di diritto
“In tema di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. di un atto di compravendita immobiliare del debitore poi fallito, promossa dai creditori nei confronti dell’acquirente e proseguita dal curatore fallimentare ai sensi dell’art. 66 l.fall., l’eccezione di esenzione dall’azione revocatoria ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. c), l.fall. integra una eccezione in senso stretto, come tale soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito (fattispecie in cui l’eccezione è stata sollevata per la prima volta nella comparsa conclusionale del giudizio di appello)”.
La Corte enuncia un secondo principio: la dichiarazione di improcedibilità della domanda revocatoria dei creditori, proseguita dal curatore con accoglimento e condanna del convenuto alle spese anche verso i primi, non esclude la legittimazione degli attori originari a costituirsi nell’appello proposto dall’acquirente per l’integrale riforma (compreso il capo sulle spese), e non giustifica la compensazione delle spese di secondo grado.
Il fatto
Una s.r.l., poi fallita, aveva venduto nel 2011 a un familiare della socia unica un villino. Alcuni creditori proponevano azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.; intervenuto il Fallimento, il curatore ne chiedeva l’accoglimento. Il Tribunale dichiarava improcedibile la domanda dei creditori e accoglieva quella del Fallimento. La Corte d’appello di Catania rigettava l’appello dell’acquirente e compensava le spese verso i creditori originari, ritenuti non più legittimati. L’acquirente ricorreva per cassazione con quattro motivi; i creditori con ricorso incidentale sulle spese.
La motivazione
Esenzione ex art. 67, comma 3, lett. c), l.fall. (primo motivo, infondato). Dopo Cass. n. 1147/2023 le esenzioni dell’art. 67, comma 3, l.fall. si applicano anche alla revocatoria ordinaria proseguita dal curatore ex art. 66 l.fall. Ma la comparsa conclusionale è l’ultimo atto difensivo, destinato a illustrare le difese già svolte, non a ospitare questioni nuove. La Corte distingue: le mere difese (contestazione dei fatti costitutivi, non soggette a preclusioni) e le eccezioni (introduzione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi); e, tra queste, le eccezioni in senso lato (rilevabili d’ufficio se documentate ex actis) e quelle in senso stretto (rilievo riservato alla parte, per legge o quando la fattispecie impeditiva prende corpo attraverso un momento volitivo o “conformativo” dell’eccipiente). L’esenzione ex art. 67, comma 3, lett. c) è un fatto impeditivo che postula l’allegazione di elementi propri della sfera della parte (giusto prezzo, destinazione dell’immobile ad abitazione principale dell’acquirente): è quindi eccezione in senso stretto, soggetta alle decadenze dell’art. 167, comma 2, e al divieto dei nova in appello (art. 345, comma 2, c.p.c.). Sollevata solo in comparsa conclusionale, l’allegazione è tardiva, con effetto assorbente e a prescindere dall’asserita non contestazione ex art. 115 c.p.c.
Il secondo motivo è assorbito (presupponeva la fondatezza del primo). Il terzo è inammissibile, perché investe la valutazione dei fatti e dell’eventus damni, riservata al merito e congruamente motivata. Il quarto è inammissibile per doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. Il ricorso incidentale dei creditori sulle spese è invece fondato: la improcedibilità della loro domanda non elide l’interesse a resistere in appello, essendo stati evocati dall’appellante e gravati dalle spese di primo grado; illegittima quindi la compensazione.
Esito: la Corte rigetta il ricorso principale e accoglie il ricorso incidentale, cassando la sentenza limitatamente al capo sulla compensazione delle spese e, decidendo nel merito, condanna l’acquirente alle spese del giudizio d’appello e di legittimità in favore dei creditori.
Implicazioni pratiche
Chi è convenuto in revocatoria (ordinaria o proseguita dal curatore) e intende invocare un’esenzione ex art. 67, comma 3, l.fall. deve farlo tempestivamente, a pena di decadenza: si tratta di eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio né deducibile per la prima volta in comparsa conclusionale o in appello. Un revirement giurisprudenziale favorevole non riapre i termini. La griglia mere difese / eccezioni in senso lato / eccezioni in senso stretto è la chiave operativa: l’esenzione, fondata su fatti impeditivi a contenuto volitivo-conformativo (giusto prezzo, destinazione ad abitazione principale), sta nella terza categoria. Sul versante spese, la parte dichiarata non più titolare dell’azione conserva l’interesse a resistere in appello se evocata e gravata dalle spese.
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