Esecuzione: il giudice dell’opposizione ex art. 617 non può assegnare le somme al posto del giudice dell’esecuzione (Cass. 18230/2026)
Corte di Cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 18230 del 6 giugno 2026 (R.G.N. 6919/2024) — Presidente Franco De Stefano, Relatore Pasquale Gianniti.
Il principio di diritto
L’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. ha natura meramente rescindente ed è finalizzata alla sola rimozione dell’atto viziato; il giudice dell’opposizione non può sostituirsi al giudice dell’esecuzione nell’adozione di provvedimenti ordinatori o distributivi (nella specie, l’assegnazione delle somme pignorate), spettando tale attività alla competenza funzionale ed esclusiva dell’organo preposto alla direzione dell’esecuzione (art. 484 cod. proc. civ.).
La Corte ha affermato altri due principi: l’intervento del creditore che vanti un assegno di mantenimento richiede la tempestiva quantificazione delle mensilità già scadute e non pagate, al più tardi entro l’udienza di assegnazione, in difetto della quale il credito è illiquido e non concorre al ricavato; il privilegio generale sui mobili (art. 2751, n. 4, cod. civ.) non copre indistintamente l’assegno divorzile, il quale ha un perimetro solidaristico più ampio del credito alimentare, sicché occorre isolarne la sola quota alimentare, restando il privilegio limitato agli ultimi tre mesi.
Il fatto
In un’espropriazione presso terzi avente a oggetto il trattamento pensionistico del debitore, l’ex coniuge divorziata interveniva vantando un credito per assegno di mantenimento e chiedendo di partecipare alla distribuzione in via privilegiata. Il giudice dell’esecuzione assegnava però l’intero alla sola creditrice procedente; a seguito dell’opposizione agli atti esecutivi dell’ex coniuge, il Tribunale di Arezzo accoglieva l’opposizione e disponeva direttamente l’assegnazione delle somme in via privilegiata in suo favore. La creditrice procedente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La motivazione
La Corte ha ritenuto fondati tutti i motivi. Il giudice dell’opposizione ex art. 617 ha natura esclusivamente rescindente: può solo caducare l’atto viziato, spettando al giudice dell’esecuzione riprendere la procedura e adottare i provvedimenti conseguenti; il Tribunale, sostituendosi al G.E. e disponendo direttamente l’assegnazione, ha invaso la competenza funzionale riservata dall’art. 484 cod. proc. civ.
Quanto al credito, l’intervento del creditore richiede i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità (artt. 474 e 499 cod. proc. civ.): l’ex coniuge aveva invocato un mantenimento “vita natural durante” e spese di affitto e utenze, senza quantificare le mensilità già scadute, e la precisazione tardiva in sede di opposizione non poteva sanare il vizio originario. Sul privilegio, richiamando Cass. n. 9686/2020, la Corte ha escluso l’automatica natura alimentare dell’assegno divorzile, parametrato al tenore di vita matrimoniale e non alle sole esigenze di sopravvivenza: il rango privilegiato ex art. 2751, n. 4, cod. civ. presuppone uno scrutinio rigoroso della quota alimentare e resta limitato agli ultimi tre mesi. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando l’opposizione, con conseguente validità dell’originaria assegnazione del G.E.
Implicazioni pratiche
Per il contenzioso esecutivo la pronuncia fissa tre punti operativi. Il giudice dell’opposizione agli atti esecutivi non può “riscrivere” la distribuzione al posto del giudice dell’esecuzione: può solo annullare l’atto. Il creditore di mantenimento che interviene deve quantificare per tempo, entro l’udienza di assegnazione, le mensilità scadute, pena l’illiquidità del credito. Il privilegio alimentare non si estende all’intero assegno divorzile e opera solo per le ultime tre mensilità: chi lo invoca deve isolare la componente strettamente alimentare e indicare gli importi esigibili.
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