Ne bis in idem esecutivo solo se il primo provvedimento è definitivo (Cass. pen. Sez. I n. 21221 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di un secondo giudizio, sancito dall’art. 649 cod. proc. pen., esprime un principio generale applicabile anche alla fase esecutiva e alle ordinanze del giudice dell’esecuzione, ma presuppone un primo giudizio già divenuto definitivo. L’ordinanza emessa de plano ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. è comunicata alle parti, che nel termine di quindici giorni possono proporre opposizione: in presenza di tale adempimento, non rileva la generica conoscenza aliunde acquisita. Il termine di impugnazione del pubblico ministero decorre dalla conoscenza legale del provvedimento, non dalla sua conoscenza di fatto. In materia esecutiva la preclusione che impedisce una nuova pronuncia sul medesimo petitum opera solo per le questioni dedotte ed effettivamente decise, non per quelle meramente deducibili.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’opposizione proposta dal condannato avverso il provvedimento con cui era stata respinta, per la ricorrenza della condizione ostativa di cui all’art. 172, settimo comma, cod. pen., l’istanza del Procuratore generale di declaratoria di estinzione per prescrizione di una pena detentiva e pecuniaria irrogata con sentenza del 14 novembre 2012, irrevocabile il 2 aprile 2014.
Il condannato aveva dedotto che, sulla stessa pena, era intervenuta una declaratoria di estinzione emessa de plano il 16 settembre 2024 dalla medesima Corte in diversa composizione. Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto quel provvedimento non irrevocabile, per difetto di notifica al condannato e di prova della comunicazione al Procuratore generale, ed ha escluso che la questione sull’efficacia preclusiva della recidiva fosse coperta dal giudicato esecutivo. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, eccependo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla distinzione tra divieto di secondo giudizio e presupposti della sua operatività. Il principio generale desumibile dall’art. 649 cod. proc. pen. è applicabile anche alla fase esecutiva, ma esige che il primo giudizio sia definitivo. Nel caso concreto l’ordinanza del 16 settembre 2024 non era divenuta irrevocabile e restava quindi soggetta a impugnazione.
Il collegio richiama l’art. 669 cod. proc. pen., espressione del ne bis in idem, ritenuto applicabile ai provvedimenti inconciliabili adottati dal giudice dell’esecuzione sul medesimo oggetto, ma destinato a risolvere il conflitto tra provvedimenti già tutti definitivi, non quello tra provvedimenti ancora non divenuti tali.
Sul piano del dies a quo dell’impugnazione, la Corte ribadisce che l’ordinanza de plano è comunicata alle parti ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e che da tale comunicazione decorre il termine per l’opposizione. Non può attribuirsi rilievo a una generica conoscenza acquisita per altra via: necessita la conoscenza legale, comunque documentata, del provvedimento e del suo integrale contenuto. Non risultando la rituale comunicazione all’Ufficio del pubblico ministero né la piena conoscenza nei termini esposti, l’ordinanza non è irrevocabile.
La Corte esclude, inoltre, che il dedotto bis in idem sia configurabile: le decisioni erano state emesse in procedimenti attivati su iniziativa di soggetti processuali diversi e, in materia esecutiva, la preclusione opera solo per le questioni dedotte ed effettivamente decise, non per quelle meramente deducibili. Il limitato effetto autoconservativo dell’accertamento contenuto nei provvedimenti del giudice dell’esecuzione, tendenzialmente emessi rebus sic stantibus, non consente di ritenere implicitamente vagliata la questione sull’efficacia preclusiva della recidiva.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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