Truffa aggravata via internet: procedibilità a querela e remissione estintiva (Cass. pen. Sez. II n. 7660 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
A seguito dell’intervento di cui all’art. 16, comma 1, lett. t), legge n. 90 del 26 giugno 2024, la truffa commessa a distanza mediante strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione, già ricondotta all’aggravante del n. 2-bis dell’art. 640 cod. pen., confluisce nella nuova ipotesi del n. 2-ter ed è sottratta alla procedibilità d’ufficio, divenendo perseguibile a querela. La verifica della procedibilità va condotta con riguardo alla qualificazione del fatto operata dal giudice di merito. Ne consegue che, ove la querela sia stata rimessa e la remissione accettata, il reato è estinto e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.

Il Fatto

La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell’imputato per il reato di truffa, ritenendo configurabile l’aggravante della minorata difesa in ragione delle modalità a distanza della contrattazione, avvenuta tramite rete internet e pagamento mediante bancomat.

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, tra cui la violazione del divieto di reformatio in pejus e la mancanza della condizione di procedibilità a seguito della modifica legislativa intervenuta. In via preliminare e assorbente, la Corte ha esaminato proprio quest’ultima doglianza.

La Motivazione della Corte

Il punto di partenza è la qualificazione del fatto operata dal giudice di appello, che aveva ricondotto la condotta alla truffa aggravata dalla minorata difesa, valorizzando l’uso degli strumenti telematici per ostacolare i controlli del venditore. All’epoca della sentenza di appello, tale aggravante incideva sulla procedibilità d’ufficio del reato.

La Corte rileva che, nelle more, è intervenuta la legge n. 90 del 26 giugno 2024, che all’art. 16, comma 1, lett. t) ha modificato l’art. 640 cod. pen. Il legislatore ha introdotto il nuovo n. 2-ter, riferito al caso in cui il fatto sia commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare l’identificazione, sottraendo tale ipotesi alla procedibilità d’ufficio.

Il passaggio argomentativo decisivo consiste nel collegamento tra la fattispecie concreta e la nuova previsione: l’aggravante ritenuta dal giudice di merito è proprio quella che il legislatore ha inteso ricondurre al n. 2-ter, con la conseguenza che il reato, nella configurazione accolta, è ora perseguibile a querela.

Poiché la querela è stata rimessa e la remissione accettata dal querelato, la Corte dichiara l’estinzione del reato. La pronuncia assorbe ogni altro motivo, che resta non esaminato. L’annullamento è senza rinvio e l’imputato è condannato al pagamento delle spese processuali, in mancanza di diversa pattuizione sul punto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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