Nessuna continuazione automatica tra reato associativo e reati scopo (Cass. pen. Sez. I n. 21219 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il vincolo della continuazione tra reato associativo e reati scopo non è configurabile in via automatica. Pur essendo l’istituto astrattamente applicabile, il giudice deve accertare in concreto gli elementi fondativi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., verificando che le linee essenziali di ogni singolo episodio criminoso siano state previste e deliberate fin dal momento dell’ingresso nel sodalizio. Il giudice dell’esecuzione può unificare ex art. 671 cod. proc. pen. solo reati per cui sia intervenuta condanna irrevocabile: è illegittima l’unificazione di un reato ancora sub iudice. Il provvedimento emesso ai sensi dell’art. 666, comma 7, cod. proc. pen. non richiede preventiva fissazione dell’udienza camerale.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione, in accoglimento dell’istanza del condannato, aveva unificato sotto il vincolo della continuazione i reati oggetto di otto sentenze di condanna, ritenendoli legati dal medesimo disegno criminoso in ragione del ruolo di partecipe ascritto al ricorrente nei reati associativi.

Il Procuratore generale presso la Corte d’appello aveva poi ottenuto la sospensione dell’efficacia di quel provvedimento, sul rilievo che l’esecuzione avrebbe comportato l’imminente scarcerazione del condannato in espiazione di pena per reati di notevole allarme sociale. Contro entrambe le ordinanze è stata proposta impugnazione in Cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso del Procuratore generale. Il primo motivo è fondato: dagli atti risulta che una delle sentenze poste in continuazione non era ancora divenuta irrevocabile alla data dell’ordinanza impugnata. I reati contestati in quel procedimento di cognizione, ancora in fase di accertamento, non potevano essere unificati dal giudice dell’esecuzione, che esercita i poteri dell’art. 671 cod. proc. pen. in deroga a un giudicato non ancora formatosi.

Il secondo motivo è parimenti fondato. L’unificazione era stata costruita sulla premessa che siano necessariamente avvinti dal medesimo disegno criminoso tutti i reati commessi da un condannato per art. 416 bis cod. pen. durante l’epoca di accertata partecipazione all’associazione, quando abbiano connotazione mafiosa o rientrino nelle competenze assegnate al partecipe. L’assunto è erroneo.

Nella giurisprudenza di legittimità è prevalso l’orientamento che ritiene astrattamente configurabile il vincolo tra reato associativo e reati fine, ma senza alcun automatismo (sul punto Sez. 6 n. 15889 del 2004). Il giudice deve rinvenire nella fattispecie concreta gli elementi dell’istituto. Sul piano concettuale la distinzione è netta: il programma associativo ha contenuto generale e stabile, mentre il disegno criminoso unitario postula la rappresentazione dei singoli episodi, individuati almeno nelle linee essenziali, fin dall’iniziale costituzione o adesione al sodalizio.

Perché ricorra la continuazione è dunque necessario che le linee essenziali di ogni reato fine siano state deliberate fin dal momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1 n. 39858 del 2023; Sez. 1 n. 23818 del 2020; Sez. 1 n. 1534 del 2017). Non è configurabile la continuazione con i reati scopo conseguenti a circostanze ed eventi contingenti od occasionali, non immaginabili al momento iniziale dell’adesione: per l’episodio specifico difettano l’iniziale previsione unitaria e gli elementi ideativo e volitivo.

Quanto al ricorso del condannato, entrambi i motivi non superano il vaglio di ammissibilità. Il primo è manifestamente infondato: il provvedimento ex art. 666, comma 7, cod. proc. pen. non prevede alcuna formalità né richiede la preventiva adozione del contraddittorio (Sez. 1 n. 47657 del 2016). Il secondo è aspecifico, perché non si confronta con la motivazione, seppure sintetica, del provvedimento impugnato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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