Il confine incerto si determina anche con le mappe catastali georeferenziate (App. Firenze 908/2026)
Corte d’appello di Firenze, Terza sezione civile, sentenza n. 908 del 18 febbraio 2026 (R.G. n. 768/2023) – Presidente relatore Riccardo Guida.
Il principio
Nell’azione di regolamento di confini il giudice deve ricercare la linea di separazione anzitutto nei titoli di proprietà. Quando questi non offrono elementi sufficienti e mancano segni materiali univoci, può ricorrere alle mappe catastali quale criterio sussidiario, anche attraverso la loro georeferenziazione e il confronto con punti di appoggio rilevati sul territorio.
La presunzione di comunione del fosso prevista dall’art. 897 c.c. non può essere utilizzata proprio per stabilire un confine controverso: essa presuppone che il fosso sia interposto tra fondi i cui limiti siano già individuati.
La vicenda
Due proprietari chiedevano di accertare il confine con il terreno vicino, di dichiarare inesistenti una servitù di passaggio e una servitù di stillicidio e di ottenere il ripristino dei luoghi. La vicina sosteneva che il limite fosse segnato da una fossa campestre e contestava la ricostruzione effettuata dal consulente tecnico mediante georeferenziazione delle mappe d’impianto.
La decisione
La Corte ha confermato la linea individuata dal CTU. I titoli non contenevano indicazioni tecniche decisive, la presenza e l’andamento della fossa erano controversi e gli altri elementi materiali non permettevano una demarcazione certa. Il ricorso alle mappe catastali era quindi legittimo.
Il metodo utilizzato aveva riportato in scala la mappa, corretto per quanto possibile le deformazioni del supporto e sovrapposto il rilievo GPS a punti riconoscibili tanto nella cartografia quanto sul territorio. Le critiche dell’appellante non proponevano un metodo alternativo analiticamente fondato e non giustificavano il rinnovo della consulenza.
È stata confermata anche l’actio negatoria servitutis: il conflitto sull’esistenza delle servitù di passo e di stillicidio integrava una vera pretesa di diritto sul fondo. Quanto allo spiovente, le prove e la CTU dimostravano lo sconfinamento della gronda e lo scarico delle acque sulla proprietà vicina.
Ricadute operative
- Il confine di fatto non prevale automaticamente sui titoli e sugli altri elementi probatori.
- Le mappe catastali assumono valore sussidiario quando mancano prove più attendibili.
- Chi contesta una georeferenziazione deve formulare rilievi tecnici specifici e proporre elementi alternativi verificabili.
- La presunzione dell’art. 897 c.c. non serve a risolvere l’incertezza sulla stessa collocazione del confine.
Provvedimento integrale: Corte d’appello di Firenze, sentenza n. 908 del 18 febbraio 2026.