Domande alternative di demolizione o risarcimento non possono diventare cumulative in appello (Cass. 4937/2026)

Corte di cassazione, Seconda sezione civile, sentenza n. 4937 del 5 marzo 2026 (R.G. n. 19463/2023) – Presidente Lorenzo Orilia, Relatrice Cristina Amato; decisione del 2 ottobre 2025.

Il principio

Quando l’attore propone in alternativa la riduzione in pristino per violazione delle distanze legali oppure il risarcimento del danno permanente, il giudice d’appello non può trasformare le due domande in una tutela cumulativa. Una simile operazione altera il petitum, viola il divieto di domande nuove e può determinare una duplicazione risarcitoria.

La vicenda

La proprietaria di un immobile contestava la sopraelevazione realizzata dal vicino a distanza inferiore a quella prescritta e chiedeva, in via alternativa, l’arretramento o il risarcimento. Il Tribunale aveva liquidato il deprezzamento permanente del bene. La Corte d’appello aveva invece ordinato anche la riduzione in pristino, conservando il medesimo importo risarcitorio e qualificandolo come danno temporaneo.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo e il sesto motivo. Le domande erano state formulate in modo alternativo e non potevano divenire cumulative in appello senza incorrere nella mutatio libelli vietata dall’art. 345 c.p.c. Il giudice di secondo grado ha inoltre attribuito il risarcimento già quantificato per la perdita permanente di valore insieme all’ordine di eliminare l’opera illegittima.

La sentenza è stata cassata con rinvio perché il cumulo ha accordato una doppia utilità: la reintegrazione in forma specifica e un importo parametrato allo stesso pregiudizio permanente che quella reintegrazione era destinata a rimuovere.

Ricadute operative

  • La formulazione alternativa o cumulativa delle conclusioni incide sui poteri del giudice.
  • In appello non è consentito mutare domande alternative in domande cumulative.
  • Riduzione in pristino e risarcimento possono convivere solo per pregiudizi distinti e senza sovrapposizioni.
  • La liquidazione del danno temporaneo richiede criteri coerenti con la durata effettiva dell’illecito.

Provvedimento integrale: Cassazione civile, sentenza n. 4937 del 5 marzo 2026.

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