Cognome del figlio riconosciuto successivamente: decide l’interesse concreto del minore (Cass. 15654/2024)
Corte di cassazione, Prima sezione civile, ordinanza n. 15654 del 5 giugno 2024 (R.G. n. 5745/2023) – Presidente Maria Acierno, Relatrice Laura Tricomi; decisione del 7 marzo 2024.
Il principio
Quando la filiazione paterna è riconosciuta o accertata dopo il riconoscimento materno, l’attribuzione del cognome paterno non è automatica. Il giudice deve scegliere la soluzione più conforme all’interesse concreto del minore e alla tutela della sua identità personale, valutando anche il contesto nel quale è cresciuto e la sua opinione, se capace di discernimento.
La vicenda
Dopo il successivo riconoscimento della paternità, il Tribunale aveva disposto che al cognome materno già portato dal minore fosse aggiunto quello paterno. La Corte d’appello aveva confermato la scelta applicando i principi sul doppio cognome enunciati dalla Corte costituzionale.
La decisione
La Cassazione ha cassato il decreto. La sentenza costituzionale n. 131/2022 riguarda il riconoscimento contemporaneo effettuato da entrambi i genitori e non può essere estesa automaticamente alla diversa fattispecie disciplinata dai commi secondo, terzo e quarto dell’art. 262 c.c.
In caso di riconoscimento successivo, il giudice dispone di un potere valutativo ampio: deve considerare le relazioni sociali e familiari, l’identità già maturata, le posizioni dei genitori e la preferenza espressa dal minore. Quest’ultima non è vincolante, ma costituisce un elemento rilevante del giudizio.
Ricadute operative
- Il cognome paterno non segue automaticamente al riconoscimento successivo.
- La disciplina applicabile è quella dell’art. 262, commi secondo, terzo e quarto, c.c.
- Il criterio esclusivo è l’interesse del minore alla conservazione e allo sviluppo della propria identità.
- L’opinione del minore capace di discernimento deve essere seriamente considerata.
Provvedimento integrale: Cassazione civile, ordinanza n. 15654 del 5 giugno 2024.